Termine di trenta giorni per autotutela non motivata su interesse pubblico attuale (Cons. Stato n. 6733 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 non dà luogo a un provvedimento tacito di accoglimento, ma al consolidamento dell’effetto abilitativo secondo il modello della segnalazione certificata di inizio attività. Il decorso del termine di trenta giorni consuma il potere ordinario di controllo e di interdizione del Comune, che non può più adottare un diniego della PAS. Qualora l’Amministrazione intenda rimuovere l’effetto abilitativo ormai stabilizzatosi, deve esercitare l’autotutela e motivare la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, con comparazione dell’affidamento del privato. La dedotta non conformità tecnica del progetto non esonera da tale onere, né l’assenza di osservazioni del destinatario sana il difetto di motivazione.

Il Fatto

Una società presenta al Comune istanza di PAS per la realizzazione di un impianto qualificato come agrivoltaico avanzato, con opere di connessione e infrastrutture accessorie. All’esito dell’istruttoria, il Comune comunica i motivi ostativi e, con determinazione del 6 febbraio 2025, respinge l’istanza e inibisce la realizzazione dell’intervento. Con provvedimento del 24 febbraio 2025 conclude negativamente anche il procedimento di annullamento in autotutela dell’assenso già maturato, riconfermando integralmente i motivi ostativi.

La società impugna gli atti davanti al TAR Puglia, che accoglie il ricorso: la PAS si è perfezionata per decorso del termine di trenta giorni, il Comune è decaduto dal potere inibitorio e l’autotutela è illegittima per difetto di valutazione dell’interesse pubblico. Il Comune appella, sostenendo la non conformità sostanziale dell’impianto e l’esonero dall’onere di comparazione degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., l’appellante deve confrontarsi puntualmente con le autonome rationes decidendi della sentenza gravata. Il TAR ha fondato l’accoglimento su due ragioni distinte: la decadenza dal potere di controllo e l’illegittimità dell’autotutela priva di motivazione sull’interesse pubblico. Il Comune non confuta specificamente il primo capo né il difetto motivazionale del secondo, riproponendo la tesi dell’interesse pubblico in re ipsa. L’appello è pertanto inammissibile per tale profilo.

Nel merito, il Collegio precisa la natura del termine. La PAS è riconducibile al modello della SCIA: allo spirare dei trenta giorni non si perfeziona una fattispecie legale tipica di silenzio-assenso, ma si consolida l’effetto abilitativo della dichiarazione, richiamando la Sez. IV n. 3990 del 2024 e la Sez. II n. 3325 del 2026. L’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 attribuisce al Comune un potere di controllo temporalmente delimitato: l’ordine motivato di non effettuare l’intervento va notificato entro trenta giorni. Nel caso concreto la determinazione del 6 febbraio 2025 è stata adottata quando il termine era da tempo decorso, sicché il potere ordinario era consumato e il diniego è illegittimo.

Il Collegio distingue il potere di controllo proprio della PAS dal potere di autotutela. Consumato il primo, l’Amministrazione che voglia rimuovere gli effetti abilitativi deve usare il secondo e dimostrarne i presupposti ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La nota del 24 febbraio 2025 si limita a riconfermare i motivi ostativi, senza autonoma valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione né considerazione dell’affidamento maturato. Il mero ripristino della legalità non è interesse pubblico sufficiente, come ribadito dalla Sez. IV n. 7367 del 2024.

Non convince la tesi dell’esonero motivazionale in caso di dichiarazioni non veritiere. Il Comune non ha individuato alcun dato falsamente rappresentato od occultato: la contestazione verte sull’interpretazione dei parametri tecnici di altezza dei moduli, questione di qualificazione e conformità tecnica, non di falsità documentale. La mancata presentazione di osservazioni non comporta rinuncia all’affidamento né esonera l’Amministrazione dall’obbligo motivazionale. Le censure su art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021, art. 5 del d.l. n. 63/2024 e qualificazione dell’impianto non superano le autonome ragioni della sentenza. L’appello è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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