Criterio cronologico illegittimo e lesione dell’affidamento nell’accreditamento sanitario (Cons. Stato n. 6699 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio meramente cronologico di presentazione delle istanze non può essere utilizzato dall’amministrazione sanitaria come criterio selettivo per l’assegnazione dei posti letto, quando esso non sia stato preventivamente reso conoscibile agli operatori e operi in luogo della comparazione dei progetti richiesta dalla normativa regionale. L’art. 6 del Regolamento attuativo della l.r. n. 24/2008, approvato con DCA n. 81/2016, assegna infatti al criterio cronologico un valore residuale e subordinato rispetto alla valutazione comparativa. L’amministrazione che, dopo aver assicurato priorità alle strutture già operanti nel sistema misto pubblico-privato e aver prorogato i relativi contratti ponte, selezioni poi i concorrenti in base a un criterio non conosciuto, viola i principi di buona fede e legittimo affidamento, positività dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, nonché l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una cooperativa sociale gestiva da anni una struttura residenziale riabilitativa psichiatrica secondo un modello misto pubblico-privato, erogando prestazioni sanitarie per conto dell’azienda sanitaria locale e servizi socio-riabilitativi con personale proprio. Dopo la chiusura dell’ospedale psichiatrico, la Regione avviò un percorso di riqualificazione delle strutture miste, con contratti ponte e termine per la presentazione delle istanze fissato al 28 febbraio 2016.
La cooperativa presentò tempestivamente la domanda nel 2016 e la reiterò nel 2019, su invito dell’amministrazione. La Regione espresse poi parere negativo di compatibilità con la programmazione sanitaria, applicando il criterio cronologico. Il TAR Calabria accolse il ricorso e annullò il diniego e i pareri positivi rilasciati ad altri operatori. La Regione e il Commissario ad acta hanno proposto appello, lamentando la sussistenza di un affidamento tutelabile e la legittimità del criterio cronologico.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dopo la sottoscrizione di un verbale di accordo recepito con DCA n. 7/2025. Il Collegio la respinge: le sopravvenienze rappresentano determinazioni autonome, frutto di una trattativa avviata proprio in conseguenza della sentenza appellata, e non hanno soddisfatto la pretesa caducatoria della cooperativa, che conserva un interesse al merito anche a fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Nel merito, il Collegio conferma l’illegittimità del criterio cronologico. L’art. 6 del Regolamento approvato con DCA n. 81/2016 lo prevede solo all’esito della comparazione dei progetti, indicando criteri specifici (localizzazione, mobilità passiva, ampiezza dell’assistenza, liste d’attesa). Esso assume dunque valore residuale e subordinato, risultando apodittica l’affermazione che tutte le strutture operassero a parità di condizioni.
La Corte rileva inoltre un profilo di applicazione scorretta del criterio: la Regione ha considerato solo l’istanza del 2019, che altro non era se non la mera riproposizione della precedente e tempestiva domanda del 2016, facoltizzata ma non imposta dall’amministrazione. Le strutture erano state indotte a ritenere di partecipare a un procedimento a loro riservato, come emerge dal verbale del tavolo tecnico del 24 novembre 2015.
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 19 del 29 novembre 2021, il Collegio ribadisce che l’affidamento è principio generale dell’azione amministrativa, positivizzato dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, e che la sua frustrazione può fondare responsabilità. La Regione, avvalutasi a lungo del sistema misto, non può venire contra factum proprium invocando il limite invalicabile del fabbisogno.
Quanto al difetto di motivazione, il parere impugnato era motivato per relationem rispetto a una nota non allegata né resa disponibile. Appelli principale e incidentale sono quindi respinti, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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