Offerte sperimentali e migliorie ammissibili nella gara per la banda ultra-larga (TAR Lombardia n. 366 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche caratterizzate da finalità sperimentale, la lex specialis può individuare l’obiettivo di prestazione da raggiungere, anziché imporre un numero fisso di apparati da installare. In tal caso l’offerta che indica un numero variabile di antenne, da dimensionare in sede esecutiva in funzione del throughput atteso, non è generica né indeterminata, ma contiene le indicazioni necessarie richieste dalla disciplina di gara. Le integrazioni tecniche che non alterano struttura, funzione e tipologia del progetto posto a base di gara costituiscono migliorie ammissibili e non varianti. Il giudizio di congruità dell’offerta e la valutazione dei punteggi tecnici sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, con onere del contestante di dimostrare l’erroneità del giudizio positivo.
Il Fatto
A.R.I.A. S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura con posa e manutenzione full risk di apparati e connettività satellitare, nell’ambito della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026. La gara, suddivisa in due lotti, era finalizzata alla sperimentazione di reti ibride per la copertura delle aree rurali e periferiche della Lombardia.
All’esito della valutazione delle offerte, il R.T.I. Fastweb/Telespazio si è classificato primo in entrambi i lotti, superando positivamente la verifica di anomalia. Il secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo l’indeterminatezza dell’offerta tecnica ed economica, la sua natura alternativa e l’erroneità delle valutazioni tecniche. L’aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, e il secondo classificato ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha accolto la richiesta di estromissione del Ministero delle Imprese e del Made in Italia, rilevando che il Fondo per l’innovazione tecnologica è gestito con PagoPA S.p.A. in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale e AgID, risultando estraneo alle competenze del Ministero estromesso.
Sul rapporto tra ricorso principale e incidentale, il TAR ha confermato il prioritario esame del gravame principale, in linea con la giurisprudenza amministrativa richiamata e con la sentenza CGUE 5 settembre 2019, causa C-333/18: l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale non determina ex se l’improcedibilità di quello principale, persistendo l’interesse alla rinnovazione della gara.
Nel merito, il Collegio ha respinto le censure di indeterminatezza dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario. La lex specialis non imponeva un numero fisso di antenne, ma richiedeva una soluzione idonea a garantire il throughput atteso, fissato in una banda aggregata fino a circa 2 Gbps in download e 240 Mbps in upload. Il numero di antenne, quindi, si determina in sede esecutiva. Il collegamento tra più canali satellitari (bonding) è stato coerentemente previsto dalla disciplina di gara, che ha richiesto meccanismi di link aggregation e tecnologia SDWAN.
La Corte ha qualificato le integrazioni tecniche offerte come migliorie ammissibili, non alterando esse struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara. Neppure l’asserito carattere alternativo dell’offerta è stato ritenuto rilevante, trattandosi di soluzioni sostitutive previste per contesti territoriali più difficoltosi. Quanto alla verifica di anomalia, il giudizio positivo è espressione di discrezionalità tecnica e spetta al contestante dimostrarne l’irragionevolezza, non essendo sufficiente la mera non condivisibilità.
Infine, la Corte ha ritenuto non abnormi i punteggi tecnici assegnati, richiamando il principio secondo cui il punteggio numerico integra di per sé sufficiente motivazione quando i criteri siano chiari e dettagliati. Il ricorso principale è stato quindi respinto, con improcedibilità dei ricorsi incidentali.
Nota della Redazione
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