Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 1393 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del lavoro, nel processo di ottemperanza, deve accertare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, verificando se il diritto fatto valere dal ricorrente trovi effettivo riconoscimento nel titolo esecutivo azionato. L’amministrazione, in sede di ottemperanza, non può opporre la carenza di stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa come legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, il quale è tenuto a compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, per dare completa esecuzione al titolo. La nomina del commissario ad acta, in qualità di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di € 1.500,00. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al provvedimento, il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza.
Il ricorrente ha documentato la notifica della sentenza all’amministrazione, il decorso del termine di legge di 120 giorni, il passaggio in giudicato del titolo e la mancata ottemperanza. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, avendo questi dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha accertato che le statuizioni del dispositivo non avevano ricevuto esecuzione, mancando la prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuta consegna della carta docente con l’accredito della somma spettante. Alla luce della fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto, ordinando all’amministrazione di attivare la carta elettronica del docente per l’importo di € 1.500,00 entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il giudice ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda a dare completa esecuzione al titolo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il commissario dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di pagamento, non costituendo la carenza di fondi un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione, non sarà liquidato alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente.
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Nota della Redazione
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