Esecuzione del giudicato di condanna e risorse Consorzio unificato (C.G.A.R.S. n. 344 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di esecuzione del giudicato amministrativo di condanna al pagamento di una somma di denaro, lo spazio di intervento del giudice e del commissario ad acta è ridotto alla sola adozione degli atti della procedura contabile di spesa. L’impossibilità di procedere al pagamento, determinata dall’assenza di un bilancio e di un patrimonio propri del consorzio unificato per il mancato completamento della procedura di unificazione, integra un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che giustifica la declaratoria di estinzione della procedura di ottemperanza. Non è consentito utilizzare, nella fase transitoria, le risorse di un consorzio mandatario per far fronte ai debiti di un altro consorzio, né il reperimento delle somme può essere imposto alla Regione. Il commissario ad acta si differenzia dal commissario liquidatore e non dispone dei poteri di aggressione patrimoniale propri dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Fatto
Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., il Tribunale civile di Caltanissetta ha condannato il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale al pagamento di somme in favore dell’appellante, a titolo di compensi per prestazioni professionali rese in favore del Consorzio di Bonifica n. 5 di Gela, al quale il primo è succeduto per effetto dell’unificazione disposta dalla legislazione regionale.
Con una successiva sentenza il TAR Palermo, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Consorzio di dare ottemperanza al giudicato, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Insediatosi il commissario, la relazione ha rappresentato l’impossibilità di provvedere al pagamento. Il reclamo proposto avverso tale relazione, ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., è stato respinto dal TAR, che ha dichiarato l’estinzione della procedura di esecuzione. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dalla ricostruzione della fase transitoria dell’unificazione consortile. Le Linee guida richiamate prevedono che, fino alla conclusione della riforma, i consorzi accorpati agiscano in nome proprio ma per conto del consorzio unificato, quali mandatari senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 cod. civ.; che le contribuzioni regionali siano accreditate a ciascun consorzio mandatario, che le riscuote e gestisce nel proprio ambito territoriale; e che ciascun mandatario provveda alla gestione e al pagamento delle spese ricadenti nel proprio ambito.
Da tali previsioni il Collegio deduce che una spesa imputabile a un consorzio mandatario non può ricadere nella gestione di un altro. Ne deriva l’infondatezza del motivo con cui l’appellante sostiene che il consorzio unificato disponga di bilancio, patrimonio e risorse utilizzabili: non è individuata alcuna norma che, nella fase transitoria, consenta di usare le risorse del bilancio di un consorzio per i debiti di un altro.
Quanto alla dedotta mancanza di verifiche sulla crisi di liquidità del consorzio di Gela, il Collegio ritiene la censura priva di fondamento. L’appellante evoca uno scenario diverso da quello emergente dagli atti formali, senza offrire alcun principio di prova. La nota che ha rappresentato la drammatica crisi di liquidità, con una massa di debiti e pignoramenti in corso, richiama gli elenchi redatti dalla Ragioneria. Né rileva la delibera sulle spese di difesa, poste a carico del bilancio del consorzio mandatario di Gela e non degli altri.
Il Collegio conferma poi l’inquadramento generale dello spazio esecutivo. Nella procedura di ottemperanza di condanna pecuniaria, il commissario ad acta è deputato alla sola adozione degli atti della procedura contabile di spesa e si distingue dal commissario liquidatore. Operano il principio ad impossibilia nemo tenetur e il limite intrinseco dell’esecuzione del giudicato nel sopravvenuto mutamento della realtà. Il reperimento delle risorse mediante pignoramento presso terzi esula dai poteri del giudice amministrativo.
Respinte le censure sull’attività istruttoria e sul richiamo giurisprudenziale, il Collegio esclude che i fatti sopravvenuti segnalati possano corroborare le argomentazioni d’appello. Il gravame è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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