Silenzio sull’istanza di finanziamento dopo osservazioni endoprocedimentali (TAR Calabria n. 464 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione illustra le ragioni del diniego e preannuncia la conclusione della pratica decorsi dieci giorni apre al privato la facoltà di contraddittorio endoprocedimentale dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990. Ove il privato eserciti tale facoltà, l’amministrazione è tenuta a esaminare l’apporto partecipativo e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La mancata adozione di tale provvedimento integra il silenzio, con conseguente obbligo di provvedere. L’interpretazione degli atti amministrativi segue le regole degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con preminenza del dato letterale e rilievo dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 cod. civ., poiché il destinatario deve poter intendere gli effetti dell’atto in modo ragionevole.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una azienda agricola, presenta in data 1° agosto 2019 domanda di finanziamento per danni subiti a seguito di eventi meteorologici avversi, sulla base del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 e dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. Con nota del 25 ottobre 2023 il competente dipartimento regionale dichiara ammissibile il finanziamento, richiedendo documentazione integrativa, poi trasmessa dalla interessata.
Con nota del 17 giugno 2024 il dipartimento rileva che la richiesta non può essere accolta e precisa che, decorsi dieci giorni dal ricevimento, la pratica si intenderà definitivamente conclusa. La ricorrente replica con nota del 20 giugno 2024, intimando la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. L’amministrazione non fornisce riscontro e il ricorso è proposto per l’accertamento della illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
La difesa regionale sostiene che la nota del 17 giugno 2024 non sia una mera nota procedimentale, ma il vero e proprio provvedimento conclusivo, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il Tribunale affronta la questione in via preliminare, interrogandosi sulla natura dell’atto alla luce del suo contenuto complessivo.
Il Collegio osserva che il differimento della conclusione del procedimento può avere un significato solo se si ritenga che in quel lasso di tempo il privato potesse esercitare la facoltà di contraddittorio endoprocedimentale, alla stregua dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, applicabile nel caso di specie. La struttura della nota rivela quindi una funzione partecipativa e non conclusiva.
Poiché il privato ha inviato le proprie osservazioni esercitando quella facoltà, l’amministrazione è tenuta a esaminare l’apporto partecipativo e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Tribunale precisa che ciò non consente di recuperare i termini, ormai decorsi, per impugnare la determinazione negativa, per il semplice fatto che un provvedimento di diniego non vi è stato.
Il Collegio richiama le regole ermeneutiche degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., applicabili agli atti amministrativi, con preminenza dell’interpretazione letterale e rilievo dell’interpretazione sistematica fondata sul rapporto tra premesse e dispositivo. Richiama altresì il criterio di buona fede dell’art. 1366 cod. civ. e il principio di buon andamento, che impone alla pubblica amministrazione di operare in modo chiaro e lineare. Su queste basi cita Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2023, n. 5989.
Alla stregua di tali regole non vi è spazio per ritenere che la Regione si sia già pronunciata sull’istanza con provvedimento negativo. Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono, allo stato, elementi per la nomina di un commissario ad acta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.