Ottemperanza Carta docente commissario ad acta per inerzia ministeriale (TAR Lazio n. 8024 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. I presupposti del diritto riconosciuto in sentenza non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. La condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza non richiede, per le spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, un’autonoma liquidazione se la loro ricorrenza è documentata.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto di una docente all’utilizzo della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, condannando il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione del beneficio economico e al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
A fronte della mancata esecuzione volontaria del giudicato da parte dell’Amministrazione, la docente e il difensore antistatario proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’integrale esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati proposta ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. A sostegno della decisione, il Collegio ha evidenziato la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, comprovante l’esistenza dei presupposti per l’esecuzione, unitamente al certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata. L’assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione ha ulteriormente corroborato il quadro probatorio, dimostrando la mancata esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, attivando la Carta elettronica in favore della docente e provvedendo al pagamento delle spese liquidate in suo favore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto alle spese accessorie del giudizio di ottemperanza, il Collegio ne ha disposto la liquidazione in unica soluzione con le spese di lite, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’accoglimento della domanda comporta la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo non necessario l’importo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
In ragione della natura meramente esecutiva del giudizio, il TAR ha infine nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta nella figura del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.