Foglio di via obbligatorio annullato per difetto di pericolosità sociale abituale (TAR Calabria n. 456 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, è misura di prevenzione personale che presuppone l’accertamento della pericolosità del destinatario. L’Amministrazione deve fondare il giudizio prognostico su elementi di fatto specifici e concreti idonei a suffragare la probabilità di commissione di reati. Il presupposto soggettivo della dedizione alla commissione di reati, richiesto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, non è integrato da un unico controllo di polizia, ancorché sfociato in deferimento per ricettazione in concorso, quando non emerga un grado di partecipazione attiva e diretta nella vicenda criminosa.
Il Fatto
La ricorrente impugna il foglio di via obbligatorio adottato dalla Questura di Vibo Valentia, con il quale le è stato imposto di non fare ritorno nel Comune per due anni. Il provvedimento trae origine da un controllo di polizia dell’8 aprile 2025, nel corso del quale la ricorrente, terza trasportata a bordo di un’autovettura, è stata identificata unitamente al coniuge.
Gli agenti operanti avevano accertato che l’autoveicolo sarebbe risultato provento di furto, come da denuncia presentata in pari data. La ricorrente riferisce di essere stata estranea alla vicenda dell’acquisto del mezzo, rispetto alla quale il coniuge aveva sporto denunce-querele nei confronti del venditore. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, per adottare l’ordine di rimpatrio, il Questore deve accertare che il destinatario rientri in una delle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e risulti pericoloso per la sicurezza pubblica. Sui versanti soggettivo e oggettivo, i presupposti devono essere ricostruiti attingendo al vissuto criminale del soggetto e al potenziale offensivo delle condotte.
Assume rilievo centrale il concetto di dedizione, che postula una particolare inclinazione alla commissione di reati, configurabile anche in presenza di semplice omogeneità tra le condotte criminose. L’Amministrazione è chiamata a una valutazione tecnica della pericolosità, da desumere da elementi di fatto specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità di futura commissione di reati.
Nel caso concreto, il giudizio di pericolosità a carico della ricorrente è fondato sulla sola circostanza del controllo dell’8 aprile 2025, in base al quale ella sarebbe stata deferita alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione in concorso ex artt. 110 e 648 cod. pen., con instaurazione del relativo procedimento penale.
Tale unica circostanza non è di per sé idonea a integrare il requisito della dedizione alla commissione di reati di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011. Né dal provvedimento impugnato emerge un grado di partecipazione attiva e diretta nella ipotesi di reato tale da giustificare la misura preventiva.
La censura sull’assenza dei presupposti della pericolosità sociale è dunque fondata, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. Il ricorso è accolto e l’atto annullato; le spese di lite sono compensate in ragione dei peculiari profili della vicenda.
Nota della Redazione
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