Revoca del nulla osta al lavoro illegittima per inerzia della P.A. (TAR Campania n. 1290 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno quando il ritardo nella convocazione delle parti sia imputabile all’inerzia della pubblica amministrazione. In tale ipotesi l’Autorità non può allocare in capo allo straniero l’alea del decorso del tempo, ma deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato, avendo riguardo alla durata del soggiorno, ai legami familiari, ai rapporti lavorativi e alla permanenza di legami con il Paese d’origine, anche al fine di consentire la sottoscrizione del contratto con un diverso datore di lavoro o il rilascio di un titolo per attesa occupazione.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 1 maggio 2023, il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e faceva così ingresso nel territorio nazionale. Perdurava poi l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel luglio 2024 il ricorrente rinveniva una nuova occasione lavorativa con un datore di lavoro diverso.
La Prefettura emanava quindi il provvedimento di revoca del nulla osta, fondato sulla mancata sottoscrizione del contratto con il datore originario. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per la condotta a lui non ascrivibile, per la mancata valutazione della sua condizione personale e del suo inserimento lavorativo e sociale, nonché per la violazione delle garanzie procedimentali, tra cui la mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso esaminando congiuntamente i motivi afferenti al merito della vicenda, con assorbimento di ogni altra censura di carattere procedimentale, e conferma la delibazione già resa in sede interinale.
Tre gli elementi che sorreggono la decisione: l’ingresso in Italia optimo iure in forza del nulla osta rilasciato il 1 maggio 2023; l’inerzia dell’Amministrazione, che non ha tempestivamente convocato il datore di lavoro e il ricorrente; il consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca.
Il TAR rileva che non è mai stata allegata l’inesistenza, al momento dell’ingresso, delle condizioni per la stipulazione del rapporto con il datore originario. Il ricorrente ha iniziato una nuova attività lavorativa con datore diverso, mentre l’Amministrazione ha serbato per un lungo arco temporale un contegno inerte, convocando le parti solo molto tempo dopo e in guisa reiterata.
Il decorso di tale spatium temporis, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può ragionevolmente rispondere delle sopravvenienze sfavorevoli. Ai fini della revoca l’Autorità deve valutare l’inserimento sociale e lavorativo maturato dallo straniero e la sua effettiva latitudine, considerando durata del soggiorno, legami familiari, rapporti lavorativi e legami con il Paese d’origine.
Assume rilievo la circostanza che il ricorrente abbia documentato l’attività lavorativa iniziata dal 30 luglio 2024, nel mentre era cessata l’attività della datrice originaria. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto con un diverso datore di lavoro, ovvero di rilasciare un titolo per attesa occupazione, in conformità alle circolari del Ministero dell’Interno. L’allocazione dell’alea del tempo in capo al ricorrente integra quindi irragionevolezza. Il ricorso è accolto e la determinazione impugnata è annullata, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.