Carenza di interesse sopravvenuta e compensazione delle spese nel giudizio scolastico (TAR Lazio n. 130 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento delle prove di recupero previste per l’ammissione alla classe successiva determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto avverso il verbale di scrutinio che aveva sospeso il giudizio di ammissione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna alle spese della parte resistente: la peculiarità della vicenda, legata alla mancata adozione e al mancato aggiornamento del piano didattico personalizzato in presenza di disturbi specifici dell’apprendimento, giustifica la compensazione integrale delle spese, fatta salva la rifusione del contributo unificato.
Il Fatto
I genitori di un’alunna iscritta alla seconda classe di un liceo artistico hanno impugnato il verbale del Consiglio di Classe del 09/06/2025, con cui era stata sospesa la decisione sull’ammissione alla classe successiva per insufficienza in Matematica e Scienze naturali. La studentessa, affetta da DSA, aveva ottenuto l’adozione del PDP solo a novembre 2024, nonostante la comunicazione del disturbo fosse avvenuta nell’aprile precedente. Nel gennaio 2025 una nuova diagnosi aveva accertato un disturbo ADHD, con richiesta di applicazione dei BES in ambito scolastico.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 5 legge n. 170/2010 e dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 122/2009, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, chiedendo l’annullamento degli atti. Dopo il rigetto dell’istanza monocratica, la misura cautelare collegiale è stata accolta, con ordine di riesaminare la studentessa secondo gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli alunni con DSA e in considerazione dei BES.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio è emerso che l’alunna ha superato le prove di esame previste per il 27 e 28 agosto 2025. Tale circostanza ha privato di attualità l’interesse alla decisione sul ricorso, poiché l’utilità perseguita con l’impugnazione è stata conseguita per effetto del superamento delle prove di recupero.
Il Collegio ha quindi rilevato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile, richiamando l’art. 35 c.p.a. La parte ricorrente, con memoria depositata in vista dell’udienza, aveva chiesto la cessata materia del contendere e l’assegnazione delle spese all’Amministrazione resistente, o quanto meno il rimborso del contributo unificato.
Sul punto delle spese, il Tribunale ha ritenuto di applicare la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità della vicenda: la mancata attivazione del PDP nei termini, l’adozione tardiva dello stesso e la mancata risposta all’aggiornamento diagnostico avevano caratterizzato il contesto in cui era maturato il provvedimento impugnato. La declaratoria di improcedibilità non è stata dunque accompagnata dalla ordinaria soccombenza virtuale.
È stata tuttavia disposta la rifusione in favore dei ricorrenti del contributo unificato, pari a euro 650,00, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Collegio ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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