Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lazio n. 48 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per assicurare l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, comprese quelle emesse dal giudice del lavoro. Sussiste la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., dovendosi fare riferimento al giudice che ha emesso la sentenza ottemperanda. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato, accertato con idonea certificazione, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Verificata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna dell’Amministrazione alla sua attivazione per un importo di euro 3.500,00, oltre interessi legali.
Rappresentando che l’Amministrazione non ha dato corso alla pronuncia, la ricorrente ha domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di puro stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare la questione della propria competenza. Rileva che essa va affermata in applicazione dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., che la radica in capo al giudice che ha emesso la sentenza da ottemperare, individuato nel giudice amministrativo per le pronunce del giudice ordinario rimaste ineseguite.
Quanto ai presupposti dell’azione, il Collegio verifica il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato mediante idonea certificazione dell’Ufficio competente, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorso è pertanto dichiarato ammissibile.
Nessun dubbio residua, per il Tribunale, sulla riconducibilità di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai provvedimenti le cui statuizioni possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza. La disposizione richiamata è infatti prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto. Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, adottando gli adempimenti finalizzati e riconoscendo gli importi indicati, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.
In accoglimento delle richieste della ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone, o di altro funzionario da lui delegato, con compenso a carico dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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