Ordine di demolizione ed opere abusive in zona vincolata (TAR Lazio n. 45 del 24.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio in zona sismica, agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico costituisce atto dovuto e rigidamente vincolato, che non richiede motivazione ulteriore rispetto alla descrizione delle opere abusive, alla constatazione della loro esecuzione senza titolo e all’individuazione della norma applicata. In presenza di più interventi sulla medesima area, la valutazione va compiuta in termini unitari e non atomistici, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere. Il lungo tempo trascorso dalla commissione dell’abuso non radica alcun affidamento tutelabile, trattandosi di illecito permanente. All’attività di repressione degli abusi edilizi, in quanto vincolata, non si applicano le garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo ricadente in zona sismica, agricola e vincolata, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una serie di interventi eseguiti senza titolo edilizio: due muri di contenimento, un’unità edilizia ad uso abitazione in cemento armato con tettoia adiacente e una ulteriore tettoia con struttura lignea.

Il gravame si fondava su sette motivi, che investivano sia profili generali di legittimità dell’azione amministrativa, sia la classificazione dei singoli manufatti. In via cautelare il Tribunale aveva accolto l’istanza, ordinando al Comune l’esibizione della copia autentica del provvedimento, mai depositata. All’udienza pubblica la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina dapprima le censure di carattere generale. Quanto al difetto di determinatezza, la dichiarazione del venditore sulla data di costruzione recepita nel rogito non vale come prova dell’edificazione ante 1967: l’onere di provare l’epoca di realizzazione grava sul privato, unico titolare degli elementi utili, e va assolto con documentazione certa e univoca, non con dichiarazioni sostitutive incluse nei contratti di compravendita ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 380/2001.

L’ordinanza impugnata reca compiuta descrizione delle opere e dà atto della loro esecuzione in assenza di titolo e di nulla osta antisismico, richiamando gli artt. 27, 31, 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001. Ne deriva l’infondatezza sia della censura di difetto di motivazione sia di quella relativa alla mancata ostensione degli accertamenti richiamati per relationem: l’obbligo di messa a disposizione dell’atto non postula l’allegazione contestuale, e non risulta che i ricorrenti si siano attivati né che il Comune abbia negato l’accesso.

Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’attività di repressione degli abusi, in quanto vincolata, non è assistita dalla comunicazione di avvio del procedimento e dall’obbligo di valutare le osservazioni. In ogni caso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, i ricorrenti non hanno allegato alcun elemento idoneo a determinare un diverso esito. La mancata individuazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale non vizia l’ordine, potendo avvenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza (Adunanza Plenaria n. 16/2023).

Il tempo trascorso non legittima alcun affidamento: l’illecito edilizio ha carattere permanente e l’interesse pubblico alla repressione è in re ipsa. L’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione dell’opera abusiva è attività volontaria contra legem.

Sui singoli interventi, il Tribunale ribadisce che gli abusi non possono essere valutati isolatamente: il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio. I muri di contenimento, per dimensioni e materiale, richiedono il permesso di costruire. Le tettoie non integrano la nozione urbanistica di pertinenza, più restrittiva di quella civilistica, né quella di pergotenda, difettando i requisiti di amovibilità e retraibilità. Il ricorso è respinto; nulla sulle spese, non essendosi il Comune costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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