Divieto prefettizio di detenere armi e remissione della querela (TAR Calabria n. 1323 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 R.D. n. 773/1931 richiede un giudizio di inaffidabilità del soggetto che costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per illogicità o irragionevolezza. Non è necessario che il comportamento posto a fondamento del provvedimento integri gli estremi di un reato, essendo sufficiente un’apprezzabile valutazione dei fatti, anche sulla base di semplici indizi o di una querela successivamente rimessa. La remissione della querela, essendo atto dispositivo rimesso alla libera determinazione del querelante, non fa venir meno la materialità del fatto e non impone all’amministrazione una rivalutazione favorevole della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto gli ha imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Espone di essere titolare di regolare licenza di porto d’armi dal 1983 e legittimo detentore di armi regolarmente denunciate.

Il provvedimento si fonda su una querela per minaccia ex art. 612 cod. pen. presentata nei suoi confronti, a seguito della quale i Carabinieri avevano eseguito il ritiro cautelare delle armi. Il querelante ha poi rimesso formalmente la querela, precisando di non aver subito alcuna minaccia e di aver agito per un intervenuto chiarimento. Nonostante la remissione, l’amministrazione ha adottato il divieto, del quale il ricorrente deduce l’illegittimità per violazione delle garanzie procedimentali, dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, difetto di motivazione ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale disattende anzitutto la censura di violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990. I procedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e sono caratterizzati da un’urgenza di procedere in re ipsa, collegata alla situazione di pericolo che intendono prevenire, il che giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 11 R.D. n. 773/1931, che consente la revoca delle autorizzazioni quando sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego, e l’art. 39 R.D. n. 773/1931, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Da tali disposizioni emerge che il giudizio sull’affidabilità del soggetto rientra nella discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non ab externo.

All’amministrazione è riconosciuto un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento del titolo. Non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale: basta l’autonoma valutazione del fatto per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021. È sufficiente che dal comportamento emergano anche per meri indizi l’assenza di piena sicurezza sul buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, trattandosi di giudizio prognostico orientato alla prevenzione.

Applicando tali coordinate, il compendio posto a base del decreto resiste ai rilievi. La condotta del ricorrente, consistita in una frase minacciosa, ha indotto l’amministrazione a dubitare non irragionevolmente della sua affidabilità, stante la natura non vincolante della remissione della querela e l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico. Il corredo motivazionale risulta adeguato e l’istruttoria estesa all’intero compendio documentale. La domanda di annullamento è pertanto respinta, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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