Foglio di via obbligatorio, sindacato del giudice amministrativo e divieto di ritorno (TAR Marche n. 39 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio, adottato dal Questore ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione, è legittimo quando si fonda su fatti concreti e attuali che evidenziano la pericolosità sociale del destinatario e la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella di pericolosità espressa dall’Autorità di pubblica sicurezza: un simile intervento integra un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo. La durata del divieto di ritorno nel Comune, se ancorata alla gravità dei fatti, è congrua e non è riducibile in sede giurisdizionale, restando ferma la possibilità di chiedere deroghe al divieto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore, con il quale gli è stato imposto l’allontanamento dal Comune di residenza e il divieto di farvi ritorno per tre anni. Il provvedimento è maturato all’esito di episodi di violenza verificatisi nel centro storico cittadino, culminati in risse e accoltellamenti, e di una perquisizione domiciliare nel corso della quale i militari hanno rinvenuto sostanza stupefacente e denaro contante, contestando al ricorrente anche la resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorrente ha dedotto l’abnormità dell’iter logico, l’irragionevolezza della motivazione e il travisamento dei fatti, evidenziando la mancata convalida dell’arresto, la pendenza dei procedimenti penali in fase di indagini e la propria condizione di residente regolare. In via subordinata ha chiesto la riduzione della durata del divieto. La domanda cautelare è stata respinta e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito le censure muovendo dalla loro insufficiente rubricazione, individuando nel ricorso critiche riconducibili all’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Su questo piano si è concentrata la verifica di legittimità dell’atto.
Il Collegio ha valorizzato i precedenti di polizia e la pendenza di almeno due procedimenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. Quanto alla mancata convalida dell’arresto, il Tribunale ha precisato che essa ha riguardato soltanto la qualificazione dei fatti di resistenza a pubblico ufficiale: i comportamenti di chi si divincola e si disfa di prove, pur non integrando quella fattispecie, restano liberamente valutabili dal giudice amministrativo come indice di mancata collaborazione e di pericolosità.
Assume rilievo decisivo la sequenza degli episodi di violenza urbana, che hanno generato un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e un allarme nella popolazione residente, con ampia eco sulla stampa locale. Nel corso delle indagini, la perquisizione ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente e denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Tali circostanze, per il Tribunale, giustificano l’emissione della misura di prevenzione.
Il Collegio ha quindi respinto l’argomento difensivo fondato sulla residenza in altro Comune, ritenendolo recessivo rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, anche alla luce dell’emersione di nuovi fenomeni di pericolosità sociale urbana in contesti territorialmente quieti.
Quanto alla richiesta di riduzione della durata, il Tribunale ha ribadito il limite del sindacato giurisdizionale di merito, richiamando il precedente TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 1682 del 30 gennaio 2023. La durata triennale è stata ritenuta congrua in ragione della gravità dei fatti, nonostante la possibilità di chiedere deroghe al divieto di ritorno prevista dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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