Divieto di detenzione armi annullato per difetto di istruttoria sulla buona condotta (TAR Calabria n. 1539 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi adottato ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931 richiede una compiuta valutazione prognostica sull’affidabilità del soggetto a non abusarne. Tale prognosi non può fondarsi su un procedimento penale concluso con archiviazione accolta dal G.I.P. per mancanza della volontà di occultare il materiale detenuto, né sulla mancata indicazione di una canna di fucile già comunicata nelle denunce di detenzione, ove l’Amministrazione non abbia adeguatamente considerato tali elementi. L’illegittimità del decreto prefettizio di divieto determina, in via derivata, l’annullamento del successivo provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi ex art. 11, ultimo comma, R.D. n. 773/1931, fermo il potere di rivalutazione complessiva dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di più porti di fucile e detentore di armi regolarmente denunciate, vedeva ritirare le armi nel novembre 2024 da militari della Stazione Carabinieri competente, che lo deferivano alla Procura per il reato di cui all’art. 697 c.p. (omessa denuncia di armi). Successivamente, la Prefettura adottava il decreto di divieto di detenzione di armi ex art. 39 R.D. n. 773/1931 e la Questura revocava la licenza di porto d’armi uso caccia.
Il provvedimento prefettizio si basava su due circostanze: il procedimento penale per la presunta omessa denuncia e la detenzione di una canna di fucile marca Benelli, cal. 12, che secondo la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri non risultava indicata in alcune denunce di detenzione, ma solo nella denuncia successoria del 14.11.2003. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo il difetto di istruttoria e la mancata valutazione della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, previa riunione dei giudizi per connessione oggettiva e soggettiva, ha accolto i ricorsi ravvisando il denunciato difetto di istruttoria sul requisito della buona condotta, con assorbimento delle ulteriori censure.
Il Collegio ha premesso che l’art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne, richiedendo una valutazione discrezionale che deve basarsi su un’istruttoria completa e aggiornata. Nel caso di specie, l’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato che il procedimento penale per il reato di cui all’art. 697 c.p. si era concluso con richiesta di archiviazione pienamente accolta dal G.I.P., la quale evidenziava l’assenza della volontà del ricorrente di occultare il materiale posseduto.
Quanto alla canna di fucile, il Tribunale ha rilevato che la sua detenzione era stata comunicata nella denuncia successoria del 14.11.2003, sicché l’omessa indicazione in atti successivi non poteva costituire elemento sufficiente per fondare un giudizio di inaffidabilità. Tali profili, non valutati dall’Amministrazione, non consentivano di ritenere effettuata una compiuta prognosi sull’affidabilità del soggetto all’utilizzo delle armi.
Il Collegio ha infine osservato che il provvedimento questorile di revoca della licenza di porto d’armi era stato adottato in via conseguenziale al decreto prefettizio, quale atto presupposto. L’accertata illegittimità di quest’ultimo ha determinato, in via derivata, l’illegittimità del provvedimento questorile, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza e salvo il potere di rivalutazione complessiva da parte dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate per i peculiari profili della vicenda.
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Nota della Redazione
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