Interruzione del processo per morte di una parte: effetti limitati alla posizione del defunto e differimento della trattazione (TAR Marche n. 842 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte di una delle parti costituisce evento interruttivo del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e degli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con effetto dalla data di comunicazione dell’evento stesso. In assenza di litisconsorzio necessario, l’interruzione opera limitatamente alla posizione processuale del defunto, mentre il processo prosegue nei confronti delle altre parti. Il giudice, pur non essendo tenuto a sospendere l’intero giudizio, può legittimamente differire la trattazione della causa a successiva udienza, al fine di evitare che gli eredi, in caso di riassunzione, siano penalizzati da decisioni assunte medio tempore in loro assenza.
Il Fatto
Alcuni ricorrenti avevano impugnato, chiedendone la sospensione, una determina dirigenziale con cui la Provincia di Macerata aveva rilasciato un nuovo permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica da ricomprendere nell’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 3 giugno 2026, i difensori dei ricorrenti hanno comunicato la morte di uno di essi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, ricevuta la comunicazione dell’evento, ha dato atto dell’interruzione del processo limitatamente alla posizione del ricorrente deceduto, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e degli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con effetto dalla data di comunicazione dell’evento interruttivo. Il Collegio ha rilevato che, non essendovi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudizio può proseguire nei confronti degli altri ricorrenti, la cui posizione processuale non è toccata dall’evento.
Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto opportuno differire la trattazione della causa alla prima udienza di smaltimento dell’anno successivo. La finalità è quella di evitare che gli eventuali eredi del ricorrente deceduto, ove procedano alla riassunzione del giudizio, possano risultare penalizzati da decisioni assunte medio tempore in loro assenza, garantendo così l’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa. Il Collegio ha inoltre disposto che, qualora il Tribunale non sia ammesso al programma di smaltimento dell’arretrato per l’anno successivo, la Segreteria trasmetta l’ordinanza al Presidente per la fissazione della causa sul ruolo ordinario. La scelta operata dal Collegio bilancia l’esigenza di prosecuzione del processo per le parti rimaste in giudizio con la tutela degli eredi, evitando che la loro eventuale riassunzione avvenga a processo già definito per gli altri ricorrenti.
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Nota della Redazione
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