Giudizio di ottemperanza inammissibile per crediti anteriori al dissesto dell’ente locale (TAR Campania n. 382 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario, l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla riferibilità del credito azionato ad atti o fatti di gestione dell’ente locale anteriori o successivi alla dichiarazione di dissesto. Il divieto di azioni esecutive di cui all’art. 248, comma 2, del d. Lgs. n. 267/2000 opera anche quando il giudicato si sia formato dopo la dichiarazione di dissesto, purché il credito trovi origine in un rapporto la cui fonte sia collocata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Ne deriva che la data di passaggio in giudicato della sentenza azionata è priva di rilievo, rilevando esclusivamente il momento genetico del credito, e che le somme reclamate vanno attratte alla massa passiva gestita dall’organo straordinario di liquidazione. Il ricorso per ottemperanza è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Comune alla sentenza con cui il Giudice di Pace di Avellino lo aveva condannato al pagamento di un compenso professionale di € 3.750,00, oltre accessori, e delle spese di lite di € 882,20, con il 15% per spese generali ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/14.

Il ricorrente ha dedotto la notifica del titolo, l’intervenuto passaggio in giudicato e la mancata ottemperanza dell’ente, sostenendo l’inapplicabilità nel caso di specie del divieto di azioni esecutive previsto dal d. Lgs. n. 267/2000, in ragione della formazione del giudicato in data successiva alla dichiarazione di dissesto del Comune. Ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Il Collegio, a verbale, ha prospettato dubbi sull’ammissibilità del ricorso, in ragione del periodo di formazione dei crediti e della data del dissesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo sul dissesto degli enti locali: la dichiarazione preclude azioni esecutive fino all’approvazione del rendiconto e impone l’inserimento nella massa passiva dei crediti afferenti alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione. L’art. 252, comma 4, attribuisce a tale organo la rilevazione, la gestione e il pagamento della massa passiva; l’art. 259 impone all’ente l’adozione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004, norma di interpretazione autentica, secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, purché accertati non oltre l’approvazione del rendiconto della gestione.

Su questa base il Collegio ha valorizzato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2022 e di Cons. Stato, Sez. V, n. 4372 del 2023: la scissione tra bilancio dissestato e bilancio risanato esige che tutte le poste passive riferibili a fatti anteriori al riequilibrio siano attratte alla gestione liquidatoria, con l’unico limite dell’approvazione del rendiconto. Il momento rilevante è quello del fatto o atto di gestione cui il debito è correlato. Il divieto di azioni esecutive individuali e l’estinzione dei giudizi riguardano anche i giudizi di esecuzione di giudicati formatisi dopo la dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori.

Applicando tali coordinate, il credito di € 3.750,00 è insorto con il conferimento dell’incarico professionale e con il suo espletamento, risultando irrilevante la data di passaggio in giudicato della sentenza azionata. Per le spese di lite, ciò che rileva è la data di deposito della sentenza azionata, anteriore alla dichiarazione di dissesto, con la conseguenza che la formazione del giudicato resta priva di rilievo.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, dovendo le somme rientrare nella massa passiva di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione dell’esito del giudizio e della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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