Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1296 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo può delegare l’esercizio dei poteri commissariali a qualunque soggetto, anche appartenente a diverso Dipartimento ministeriale, che risulti professionalmente idoneo, senza che il riparto interno di attribuzioni o i rapporti gerarchici ne limitino l’incarico. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha carattere sanzionatorio e sollecitatorio e si cumula con gli interessi legali già liquidati nel titolo azionato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’avvio dell’efficacia della nomina commissariale. L’obbligo di esecuzione presuppone la notificazione del titolo nelle forme dell’art. 475 c.p.c. e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile del lavoro, che aveva liquidato in suo favore somme a titolo retributivo. Il titolo, pubblicato nel 2023, era stato notificato all’amministrazione nel febbraio 2025 e attestato passato in giudicato da certificato di cancelleria del gennaio 2026.

Esponendo l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, la nomina anticipata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con mera costituzione formale, senza difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali. La sentenza azionata risultava attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. Parimenti integrato il termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Mancando contestazione sull’inadempimento, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione. Ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega.

Su questo punto il Collegio ha precisato i confini del potere commissariale: l’incarico non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del delegato, potendo essere affidato a qualsiasi soggetto pubblico o privato dotato di adeguate competenze. La facoltà di delega opera quindi anche verso dirigenti o funzionari di altro Dipartimento, in considerazione dell’attuale riparto interno di competenze. La finalità è impedire che modifiche organizzative nell’amministrazione già inadempiente diventino ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione del creditore. Il compenso del commissario è stato ritenuto assorbito in quello già percepito per i compiti istituzionali, trattandosi di soggetto interno alla stessa amministrazione inadempiente.

Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali su quanto dovuto, in aggiunta a quelli già disposti dal titolo, stante la funzione sanzionatoria e sollecitatoria. Il dies a quo è fissato nella notificazione della sentenza di ottemperanza; il dies ad quem nell’adempimento tardivo o nel giorno di efficacia della nomina commissariale. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate con riduzione per la semplicità dell’attività difensiva.

Il Collegio ha infine rilevato la natura seriale del contenzioso, relativo al mancato riconoscimento del compenso individuale accessorio a dipendenti a tempo determinato, e ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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