Sospensione cautelare dell’annullamento in autotutela: prevalenza del periculum sulla qualificazione dell’atto (TAR Marche n. 160 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea qualificazione di un provvedimento come atto di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non è di per sé dirimente ai fini della reiezione dell’istanza cautelare, quando la ricorrente deduca altre censure che richiedono approfondimento nella sede di merito. In tal caso, la sussistenza del periculum in mora — desumibile dalla chiusura dell’attività aziendale e dall’interesse pubblico alla continuità del servizio — giustifica l’accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ex art. 55 cod. proc. amm., con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle onoranze funebri impugnava, con ricorso principale e motivi aggiunti, una determinazione comunale di annullamento in autotutela del titolo unico n. 37/2020 e dei titoli successivi, nonché un provvedimento del SUAP che, in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, disponeva l’annullamento di ulteriori autorizzazioni e SCIA. La società deduceva censure avverso i provvedimenti, chiedendone la sospensione cautelare; il controinteressato proponeva ricorso incidentale, contestando la qualificazione della determinazione come atto di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, nel valutare la domanda cautelare, ha rilevato che l’eventuale errata qualificazione della determinazione n. 32/2026 quale atto di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non è dirimente: la società ricorrente ha dedotto altre censure che meritano approfondimento nella sede di merito, rendendo non manifesto il fumus boni juris negativo.
Il Collegio ha quindi esaminato il periculum in mora, ritenendolo indubbiamente sussistente, sia in relazione alla chiusura dell’attività aziendale della ricorrente, sia alla luce dell’esigenza, evidenziata dal Comune, di garantire la disponibilità di una sala commiato nelle more dell’esecuzione dei lavori di manutenzione della sala omologa dell’ospedale cittadino.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata accolta, con conseguente sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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