Revoca autorizzazione vendita P.L.I., illegittima per difetto di base legale (TAR Piemonte n. 1022 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dirigenziale che, in attuazione dell’art. 62-quater, comma 5-bis, d.lgs. n. 504/1995, preveda autonome conseguenze sanzionatorie per la vendita di prodotti liquidi da inalazione privi di contrassegno cessa di trovare applicazione una volta che una fonte di rango primario abbia dettato una disciplina esaustiva delle relative sanzioni. L’Amministrazione non può revocare l’autorizzazione alla vendita quando il legislatore abbia tipizzato la fattispecie e contempli la revoca solo per ipotesi ulteriori, non ricorrenti nel caso concreto. La violazione dell’impegno ad osservare il divieto di vendita ai minori non giustifica la revoca del titolo in assenza di espressa previsione sanzionatoria, restando applicabile la sola disciplina generale. Il giudice amministrativo annulla, pertanto, gli atti che abbiano individuato una base legale non più vigente e ritenuto sussistenti presupposti non configurabili.
Il Fatto
Una società titolare di un esercizio di vicinato autorizzato alla vendita di prodotti liquidi da inalazione contestava la revoca dell’autorizzazione disposta dall’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d’Aosta, nonché il rigetto del ricorso gerarchico.
La revoca si fondava su due circostanze: il sequestro di un ingente quantitativo di flaconi privi di contrassegno di legittimazione, qualificato come ipotesi di particolare gravità, e la cessione di prodotti a soggetti minorenni, aggravata da recidiva. Archiviata la posizione in sede penale, l’Amministrazione confermava la misura in via gerarchica, invocando l’applicabilità del contrabbando e la violazione del divieto di vendita ai minori.
La società impugnava gli atti davanti al TAR Piemonte, deducendo falsa applicazione degli artt. 40-sexies e 62-quater d.lgs. n. 504/1995, violazione del principio di legalità sanzionatoria e carenza dei presupposti. In sede cautelare il Collegio sospendeva l’efficacia degli atti per il profilo del periculum in mora, ravvisando perplessità sul fondamento normativo della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, poiché il provvedimento gerarchico può integrare la motivazione dell’atto di primo grado. L’apprezzamento sui presupposti va condotto sull’agere amministrativo complessivo, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. II, n. 2965 del 23.03.2023, richiamato dalla sentenza.
Quanto alla base normativa, la Determinazione Direttoriale n. 92923/2021 era stata adottata in attuazione dell’art. 62-quater, comma 5-bis, che delega l’Agenzia a stabilire modalità e requisiti dell’autorizzazione, non le sanzioni. Il d.lgs. n. 141/2024, in vigore dal 04.10.2024, ha riscritto la disciplina sanzionatoria: ha abrogato gli artt. 291-bis e seguenti d.P.R. n. 43/1973 e introdotto gli artt. 40-bis e 40-sexies d.lgs. n. 504/1995, estendendo la chiusura dell’esercizio ai casi di mancata sottoposizione ad imposta. Da ciò il Collegio desume che la fonte secondaria è venuta meno e che l’ambito della delega non copre i profili sanzionatori.
La revoca è quindi illegittima sul primo profilo. L’art. 40-sexies, comma 3, contempla la chiusura definitiva solo ove la contestazione avvenga più di due volte, circostanza non ricorrente. Né rilevano le argomentazioni sul carattere soggettivo della rimproverabilità, poiché la questione attiene all’individuazione della base legale.
Il secondo profilo non regge per ragioni ulteriori. La possibilità di revocare il titolo per la violazione del divieto di vendita ai minori era desunta dalla stessa Determinazione, che all’art. 2, comma 4, lett. c) prevede solo un impegno a verificare la maggiore età. La disciplina secondaria non collega a quella violazione la revoca: la gravità dell’esito impone un’espressa tipizzazione, non desumibile per implicito.
A conferma, il Collegio rileva che l’Amministrazione, dopo il rigetto del gerarchico, ha applicato la chiusura dell’esercizio per 5 giorni secondo la nuova disciplina, comminando una sanzione diversa e più lieve. Il ricorso è accolto, gli atti impugnati annullati e le spese poste a carico della parte resistente.
Nota della Redazione
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