Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nella retribuzione dirigenziale (TAR Sicilia n. 2026 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e la mancata impugnazione nei termini di legge, attestata da idonea certificazione di Cancelleria. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. condanna la p.a. a dare puntuale e completa esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Nel caso di ulteriore inerzia nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. All’amministrazione soccombente sono poste le spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 4753/2024 pronunciata dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, in data 21.11.2024, notificata all’Amministrazione intimata in data 27.11.2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Il titolo azionato riconosceva al docente il diritto al pagamento, tramite Carta elettronica del Docente, della somma di € 1.500,00 a titolo di contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale con riferimento agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alla completa esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la vittoria delle spese di lite, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’irritualità della richiesta scritta di passaggio in decisione depositata da parte ricorrente, incombente non previsto da alcuna disposizione di rito e del quale non si è tenuto conto.
Nel merito, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Ha quindi accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato. Per il caso di decorso infruttuoso del termine ha nominato commissario ad acta, su istanza di parte ed entro ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente munito di adeguata competenza.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso la corresponsione in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo gli arresti richiamati.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, e ha dettato le modalità di deposito telematico degli atti tramite la procedura P.A.T. Infine, in ragione della soccombenza, ha posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione intimata, liquidandole in € 552,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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