Giudizio di ottemperanza alla carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1703 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 ss. c.p.a., assicura l’esecuzione del giudicato amministrativo quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine di legge per provvedere. Accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e nomina, fin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010 va rigettata quando le somme dovute producono interessi come stabilito nel titolo esecutivo, difettando la funzione di coazione indiretta all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – sez. lavoro, n. 1597/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 1.500,00, oltre interessi legali o rivalutazione.
Lamentando l’inottemperanza, la ricorrente ha chiesto che venisse ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi al giudicato e che, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, fosse nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese e condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere, richiamato nell’art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. La documentazione in atti conferma che il titolo non risulta ottemperato.
Su queste premesse il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute nei modi indicati nel titolo esecutivo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio. L’organismo commissariale dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della parte ricorrente, e non riceverà alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Espletate le operazioni, dovrà far pervenire al Tribunale, tramite la procedura PAT, una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
È stata invece rigettata la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010. Il Tribunale ha motivato il rigetto osservando che le somme dovute producono interessi come indicato nel titolo esecutivo: la tutela risarcitoria è già assicurata e difetta il presupposto della misura coercitiva indiretta.
Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore del difensore distrattario con riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero. La sentenza è trasmessa alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per l’eventuale seguito di competenza.
Nota della Redazione
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