Obbligo di pagamento Carta docente con commissario ad acta (TAR Campania n. 5134 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, ovvero sino alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere. La nomina del Commissario ad acta costituisce rimedio successivo, attivabile solo decorso infruttuosamente il termine assegnato; il compenso per il commissario è posto a carico dell’Amministrazione inottemperante e liquidato in misura forfettaria. Il giudice dell’ottemperanza deve escludere dall’ordine di esecuzione la parte della sentenza relativa alle spese di lite attribuite al difensore antistatario, il quale è titolare di autonomo titolo di credito e non ha legittimazione a richiederne l’esecuzione in tale sede.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015 per diverse annualità scolastiche, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna annualità. Avendo l’Amministrazione lasciato ineseguito il giudicato, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato fondato il ricorso, accertando la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Il TAR ha pertanto ordinato all’Amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo, con esclusione della parte relativa alle spese di lite. Sul punto, il Collegio ha richiamato il principio per cui il difensore antistatario, quale titolare di autonomo titolo di credito distinto dalla posizione del proprio assistito, non può essere destinatario dell’ordine di esecuzione in quanto non ha proposto il ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008; Cass. civ., n. 21070 del 2009).
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega interna, il quale dovrà compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia, ponendo le relative spese a carico del Ministero e liquidandole in misura forfettaria di 500 euro.
Quanto alla astreinte, il Collegio ha accolto la richiesta della ricorrente, disponendo la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Dopo tale scadenza, l’onere di attivazione del Commissario ad acta grava sulla parte interessata. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state infine poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in 1.000 euro, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Nota della Redazione
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