Ordinanze demolitorie plurime legittime per abusi autonomi e condono non sospensivo (TAR Sicilia n. 1634 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un unico accertamento su immobili e particelle distinti e autonomi, l’Amministrazione può legittimamente adottare più ordinanze di demolizione, senza obbligo di specifica motivazione sulla scelta di non avvalersi di un provvedimento unitario. Il divieto di aggravamento procedimentale, desumibile dall’art. 1, commi 2 e 2-bis, della l. n. 241/1990, opera solo quando l’azione amministrativa risulti inutilmente frammentata, non quando la situazione di riferimento giustifichi atti distinti. L’ordine di demolizione, quale atto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990. La presentazione dell’istanza di condono sospende il potere repressivo solo per le opere dichiarate nella domanda; la realizzazione di opere ulteriori e successive, anche se fisicamente connesse, comporta l’inammissibilità della domanda di sanatoria e non preclude l’adozione dell’ordine ripristinatorio. È infine inammissibile per difetto di attualità la censura che contesti la futura e solo eventuale applicazione della sanzione pecuniaria dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari coeredi di immobili costruiti dal loro dante causa su diverse particelle del medesimo foglio di mappa, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione delle opere abusive e la rimessa in pristino dei luoghi. L’atto traeva origine da una segnalazione di un altro coerede, che aveva dato avvio a verifiche e a un unico accertamento tecnico.

All’esito di quell’accertamento il Comune aveva adottato sette distinti provvedimenti: sei ordini ripristinatori e un’ingiunzione di pagamento. I ricorrenti censuravano anzitutto la moltiplicazione degli atti, poi il difetto di motivazione, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la pendenza di più istanze di condono, sostenendo che essa precludesse ogni misura demolitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto in via preliminare l’istanza di rinvio proposta dall’Amministrazione per definire le risalenti istanze di condono. Secondo il Tribunale, l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. ammette il rinvio solo per casi eccezionali, legati al diritto di difesa o a circostanze imprevedibili, e la volontà dell’ente di esaminare pratiche giacenti non integra alcuna di tali ipotesi.

È stata parimenti rigettata l’istanza di riunione. Poiché ciascuna ordinanza riguardava abusi e immobili dotati di propria autonomia, la scelta di adottare provvedimenti distinti è stata giudicata giustificata, così come la trattazione separata dei ricorsi, peraltro tutti discussi nella medesima udienza.

Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse attuale. La doglianza riguardava la possibile applicazione plurima della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, ma quella lesione restava futura ed eventuale, subordinata all’inadempimento degli ordini ripristinatori.

Le restanti censure sono state respinte. Il Collegio ha escluso che l’adozione di più atti integri aggravamento vietato, trattandosi di scelta di opportunità non bisognevole di motivazione formale e comunque non idonea a invalidare i provvedimenti. Ha inoltre ribadito che l’ordine di demolizione è atto dovuto, per il quale non è richiesta la comunicazione di avvio, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto.

Decisiva, infine, la questione del condono. La sua presentazione preclude in astratto i provvedimenti repressivi, ma solo per le opere dichiarate. Nel caso concreto, gli stessi ricorrenti avevano ammesso che le opere oggetto dell’ordinanza erano ulteriori e fisicamente connesse a quelle della domanda di sanatoria: ciò determina l’inammissibilità del condono e fa venir meno l’effetto sospensivo. Né la piscina né la tettoia potevano beneficiare del titolo ex art. 5 della l.r. Sicilia n. 37/1985, che riguarda solo pertinenze e locali tecnici. Irrilevante, infine, la sopravvenienza dei vincoli, attesa la natura permanente dell’illecito edilizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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