Il difetto di motivazione del giudizio negativo ASN e l’integrazione postuma inammissibile (TAR Lazio n. 12955 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, espressione di discrezionalità tecnica, deve essere sorretto da una motivazione congrua e specifica, che dia conto delle ragioni per cui un titolo dichiarato dal candidato sia stato ritenuto mancante. La formula meramente assertiva “non vi è adeguata evidenza”, che non chiarisce se il diniego dipenda dalla ritenuta non veridicità dei fatti dichiarati ovvero dalla loro inidoneità giuridica a integrare il requisito, è affetta da difetto di motivazione. A fronte di una dichiarazione sostitutiva completa degli elementi essenziali, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione che dubiti della sua attendibilità deve esercitare i poteri di verifica di cui agli artt. 71 e 72, non potendo arrestarsi a una formula apodittica. Le valutazioni tecnico-discrezionali nuove, introdotte per la prima volta in sede difensiva, costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. L’annullamento per vizio motivazionale non implica alcun accertamento circa la spettanza del titolo, che resta devoluto alla Commissione in sede di rinnovazione, in diversa composizione, entro novanta giorni.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato, partecipava alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 02/A1, indetta con decreto direttoriale. Il giudizio collegiale della Commissione negava l’abilitazione, riconoscendo il possesso di soli due dei tre titoli richiesti e disconoscendo, in particolare, il titolo di cui alla lettera g), relativo a formali incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei esteri, con la formula per cui “non vi è adeguata evidenza in domanda” del conferimento dell’incarico. Il candidato impugnava il giudizio, deducendo il difetto di motivazione, avendo dichiarato l’insegnamento di tre corsi presso l’Università di Glasgow, e lamentando che né il giudizio collegiale né quelli individuali contenessero riferimenti specifici a tali attività.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso. La sentenza premette che il giudizio della Commissione ASN è sindacabile nei limiti del controllo estrinseco di logicità e congruità della motivazione, ma che tale motivazione deve essere idonea a ricostruire l’iter logico seguito. Nel caso di specie, la formula impiegata è stata ritenuta ambigua, non consentendo di comprendere quale dei requisiti del criterio g) – formale attribuzione, durata minima, coerenza con il settore concorsuale – la Commissione avesse considerato mancante.
La carenza motivazionale è stata giudicata vieppiù rilevante in considerazione della circostanza che in una precedente procedura gli stessi incarichi erano stati valutati come idonei: pur non vincolando la Commissione successiva, tale elemento imponeva un onere di specificazione delle ragioni del diverso esito. La Corte ha poi rilevato che le controdeduzioni del Presidente della Commissione e la nota ministeriale introducevano, per la prima volta in sede difensiva, la specifica ragione del diniego, ossia la mancata dimostrazione della “formale attribuzione” dell’incarico, configurando un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Con riferimento alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive, il collegio ha osservato che la produzione documentale è mera facoltà del candidato e che la dichiarazione resa, contenente gli elementi essenziali del titolo, imponeva alla Commissione di chiarire se dubitasse della veridicità dei fatti – attivando i poteri di verifica di cui al D.P.R. n. 445/2000 – ovvero se li ritenesse veritieri ma inidonei, esplicitando in tal caso le ragioni tecnico-discrezionali. L’omissione di tale alternativa aggravava il vizio motivazionale. Il ricorso è stato accolto con annullamento del giudizio e obbligo di nuova valutazione, mediante Commissione in diversa composizione, nel termine di novanta giorni, restando impregiudicata ogni valutazione di merito sui titoli. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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