Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1572 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina all’ente di dare esecuzione al titolo entro un termine determinato. Decorso inutilmente tale termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta con facoltà di delega. Il commissario, quando sia un dirigente della stessa amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Siracusa, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi euro 500,00, oltre rivalutazione e interessi legali.
Il titolo è stato notificato in forma esecutiva e la cancelleria ha attestato il passaggio in giudicato. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita e non ha provveduto all’esecuzione. Il ricorrente, dedotto il decorso del termine dilatorio per le azioni esecutive, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, come da attestazione versata in atti. Rientra perciò tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.
Superato il vaglio di ammissibilità, il Tribunale verifica il rispetto dei termini processuali. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto al termine decennale, e quello dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. per il deposito del ricorso. È inoltre documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione, all’indirizzo proprio, in conformità all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.
Nel merito il Collegio rileva che l’amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste dunque in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio.
Quanto al compenso, il Collegio esclude ogni spettanza. Essendo nominato un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 — dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione — può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Nota della Redazione
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