Trasferimento per incompatibilità ambientale: natura non sanzionatoria e motivazione per relationem (Cons. Stato n. 2453 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio né disciplinare e non presuppone comportamenti illeciti: è condizionato soltanto alla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e rimovibile con l’assegnazione ad altra sede. Tale provvedimento non anticipa gli esiti del procedimento disciplinare eventualmente pendente, poiché non accerta l’imputabilità dei fatti a fini disciplinari. Esso è qualificabile come ordine e non richiede garanzie di partecipazione preventiva; la motivazione per relationem è ammessa ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990. La prevalenza dell’interesse pubblico al corretto espletamento delle funzioni non concretizza alcun diritto alla permanenza nella sede di servizio.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia disponeva con atto del 17 maggio 2024 il trasferimento temporaneo della direttrice di una casa circondariale presso un altro istituto, con funzioni di vice direttore. Il provvedimento era adottato mentre pendeva un procedimento disciplinare nei confronti della stessa, perché erano emerse disfunzioni gestionali e criticità per la sicurezza dell’istituto.
L’interessata ricorreva al TAR Lazio deducendo difetto di motivazione, natura punitiva dell’atto, violazione del contraddittorio e demansionamento. Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo il provvedimento anticipatorio del procedimento disciplinare e carente di motivazione. Il Ministero proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. Il collegio esamina anzitutto il terzo motivo, con cui si deduceva la motivazione meramente apparente della sentenza di primo grado: il motivo è infondato, perché la decisione impugnata, pur succintamente, ha esposto gli elementi fattuali e giuridici posti a base dell’accoglimento.
Il primo motivo è fondato. Il trasferimento non ha natura anticipatoria del procedimento disciplinare, ma costituisce trasferimento per incompatibilità ambientale. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4234 del 2015 e Cons. Stato, Sez. II, n. 3493 del 2025, la Corte ribadisce che l’istituto non postula comportamenti sanzionabili e mira a rimuovere una situazione di fatto lesiva dell’amministrazione. L’atto, anche mediante il richiamo alla nota del provveditore, è motivato dall’esigenza di evitare disfunzioni legate ai lavori di edilizia penitenziaria e al clima relazionale con superiori e sottoposti. L’improprio riferimento alla pendenza del disciplinare e la parziale coincidenza dei fatti non inficiano l’autonomia del provvedimento.
Fondato è anche il secondo motivo. Ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990 la motivazione è ammessa per relationem: gli argomenti spesi nell’atto e la nota richiamata rendono evidenti le ragioni organizzative del trasferimento.
Esaminando le censure riproposte, la Corte esclude il demansionamento: il passaggio da direttore a vice direttore avviene in una struttura articolata e la tabella richiamata dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 63/2006 parifica le due qualifiche; gli incarichi sono a tempo determinato e revocabili con ampia discrezionalità. Quanto al contraddittorio, il trasferimento per incompatibilità ambientale è qualificabile come ordine e non necessita di partecipazione preventiva; in ogni caso opera l’art. 21-octies l. n. 241/1990, non potendo la decisione essere diversa. Infine, i motivi aggiunti sono infondati: il verbale di sopralluogo conferma il rallentamento dei lavori autorizzati e il contrasto con il provveditorato, ragioni sufficienti a giustificare il trasferimento.
Nota della Redazione
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