Inefficacia della SCIA sportiva consequenziale al ritiro dei titoli edilizi (TAR Sicilia n. 1473 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimo esercizio di un’attività commerciale postula la regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività è svolta, con il correlato potere-dovere dell’amministrazione di inibirla quando i titoli edilizi del manufatto siano stati ritirati. Il provvedimento che dichiara l’inefficacia della SCIA presentata per l’esercizio dell’attività sportiva, a seguito dell’annullamento dei titoli presupposti, ha natura consequenziale e vincolata e non costituisce esercizio del potere di autotutela. Ne deriva l’inapplicabilità dei termini decadenziali e degli oneri motivazionali previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e dall’art. 27 della legge regionale n. 7/2019, non essendo richiesta l’indicazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al venir meno dei presupposti.

Il Fatto

Una società gestiva un’attività fisico-motoria in impianti sportivi realizzati su terreno di proprietà di un terzo, in forza di una SCIA presentata nel 2022 ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 29/2014. Nel 2024 il Comune aveva annullato il permesso di costruire e dichiarato l’inefficacia della SCIA di variante riferiti a tali impianti, presentati dal proprietario.

Con provvedimento del 2025, l’Amministrazione ha quindi dichiarato l’annullamento d’ufficio e l’inefficacia della SCIA della società, disponendo la cessazione immediata dell’attività. Avverso tale atto la società ha proposto ricorso, deducendo l’illegittimità derivata dai vizi dei provvedimenti presupposti e vizi propri per violazione dei termini e degli oneri motivazionali dell’autotutela. Il Comune e i controinteressati hanno chiesto il rigetto, eccependo l’inammissibilità delle censure derivata. La causa è stata discussa all’udienza del 2026, con avviso della possibile inammissibilità del primo motivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato separatamente i due ordini di censure. Quanto al primo motivo, è stata accolta l’eccezione di inammissibilità: la ricorrente aveva fondato l’illegittimità derivata sul mero rinvio per relationem alle epigrafi dei motivi formulati da un soggetto terzo in un distinto giudizio. Il rinvio ad atti di un altro procedimento, per di più non allegati al fascicolo, rende le censure assolutamente generiche e impedisce la cognizione del giudice.

Il Collegio ha poi rilevato che, non essendo stati debitamente impugnati gli atti presupposti, la loro inoppugnabilità nei confronti della società rende ininfluente il loro parziale annullamento intervenuto nel separato giudizio. Il venir meno dei titoli edilizi a monte resta, dunque, efficace e vincolante.

Sul secondo motivo, il Tribunale ha ricostruito la disciplina regionale. L’art. 7 della legge regionale n. 29/2014 richiede, nella SCIA per impianti sportivi, la dichiarazione della sussistenza dei requisiti in materia edilizia, igienica e di pubblica sicurezza; l’art. 8 attribuisce al Comune il potere di sospendere e interrompere l’attività in caso di gravi irregolarità o di venir meno della rispondenza dell’impianto ai requisiti. Da ciò deriva uno stretto rapporto di consequenzialità tra la SCIA e i titoli che attestano la regolarità edilizia dell’immobile.

Su questa base, il Collegio ha ritenuto infondato il richiamo all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e all’art. 27 della legge regionale n. 7/2019. A fronte del venir meno dei titoli edilizi, l’adozione del provvedimento è doverosa e non discrezionale: non è tollerabile l’esercizio di un’attività commerciale in locali per i quali l’amministrazione ha ritirato i titoli, né un esercizio dissociato dei poteri di tutela urbanistica e commerciale. Il provvedimento impugnato, inoltre, contiene ampia motivazione.

Il Tribunale ha quindi qualificato l’atto come provvedimento di revoca/decadenza, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020: la decadenza, caratterizzata da specifica previsione di legge e dal carattere vincolato del potere, si differenzia dall’autotutela. Ne consegue l’inapplicabilità del termine di 60 giorni e di quello annuale, che comunque sarebbe rispettato ove calcolato dall’annullamento dei titoli presupposti. Il secondo motivo è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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