Ordinanza di bonifica ex art. 192 T.U.A. e necessità di verificazione sulla riconducibilità dei rifiuti (TAR Sardegna n. 978 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, l’individuazione del soggetto responsabile dell’abbandono richiede un accertamento rigoroso della riconducibilità dei rifiuti al suo ciclo produttivo, specialmente quando il destinatario dell’ordine non sia proprietario dell’area. L’amministrazione non può fondare l’ordine esclusivamente su risultanze di un procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento, allorché il destinatario dell’ordinanza ne sia rimasto estraneo. La verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. costituisce lo strumento per accertare la presenza, l’entità e la natura dei rifiuti, nonché la loro riconducibilità all’attività dell’impresa, anche al fine di distinguere i cumuli di terra estranei alle aree di reperimento e qualificabili come rifiuti.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di un impianto industriale per la produzione di derivati del fluoro, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Uta, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, le ha ordinato di rimuovere i rifiuti abbandonati in aree non di sua proprietà, censite al foglio 37, particelle 388 e 389, e di ripristinare lo stato dei luoghi. Il provvedimento faceva seguito a un precedente annullamento in autotutela di altra ordinanza e trovava fondamento in una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Cagliari, in relazioni tecniche della Città Metropolitana e in verbali di sopralluogo del Corpo Forestale e del Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, pur in presenza di elementi indiziari come il verbale della Città Metropolitana di Cagliari del 5 settembre 2023 e la constatazione di materiali astrattamente compatibili, reputa non risolutivi gli accertamenti compiuti dall’amministrazione: l’ordinanza è stata notificata alla società nella qualità di responsabile dell’inquinamento, ma le aree oggetto dell’intervento non sono di sua proprietà, sicché la riconducibilità dei rifiuti al suo ciclo produttivo deve essere dimostrata con rigore. Il Tribunale valorizza le contestazioni della ricorrente in ordine alle risultanze istruttorie del processo penale — conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. alla quale essa è rimasta estranea — e alle relazioni tecniche che si riferiscono a siti diversi o non dimostrano l’effettiva contaminazione dei suoli.

Pur riconoscendo la sussistenza di profili potenzialmente indizianti, il Collegio ritiene necessario colmare il deficit istruttorio con una verificazione ex art. 66 c.p.a., demandata a un collegio di tre professionisti designati dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che dovrà accertare attraverso sopralluoghi in contraddittorio la presenza, l’entità, l’ubicazione e la natura dei rifiuti rinvenuti, anche con riferimento ai cumuli di terra — valutando se essi siano qualificabili come rifiuti in base alle loro caratteristiche — e la loro riconducibilità al ciclo produttivo della società ricorrente.

L’ordinanza definisce il perimetro dell’incombente istruttorio e il conseguente regime procedurale: le parti potranno nominare tecnici di fiducia, il verificatore avrà facoltà di acquisire documenti presso le amministrazioni, la cui mancata collaborazione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e rilevare anche ai fini delle spese di lite. Il Tribunale pone a carico della ricorrente un anticipo sul compenso del collegio verificatore, impregiudicata la regolazione dell’onere all’esito della decisione definitiva, e fissa l’udienza di prosecuzione del giudizio al 27 gennaio 2027, riservando ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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