Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1171 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando l’Amministrazione non abbia dato integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, non risultando dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, in difetto, nomina il Commissario ad acta per provvedervi nel termine successivo. La ritardata corresponsione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento effettivo. Le spese seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza n. 853/2024 dell’11.12.2024, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, aveva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici specificati in sentenza, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’Amministrazione solo per le spese di giudizio. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina del Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. La corresponsione non incontra ostacoli normativi, essendo il titolo esecutivo notificato all’organo competente alla liquidazione e ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione della sentenza, il ricorso per ottemperanza è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza. All’Amministrazione è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.

Il Collegio ha inoltre nominato il Commissario ad acta nel Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o in un suo sostituto, affinché, ove il termine di 30 giorni decorra infruttuosamente, provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, se del caso valendosi del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, sono state attribuite al procuratore antistatario e liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *