Corrispettivo CTR dovuto per il prelievo di energia dalla rete nazionale (TAR Lombardia n. 104 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva di capacità di trasporto riconosciuta dall’Italia a uno Stato intercluso nel proprio territorio garantisce l’accesso all’energia acquistata all’estero, ma non comporta l’esenzione dal pagamento dei costi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale. Il presupposto della componente tariffaria CTR è il prelievo di energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale da parte di un’impresa distributrice, situazione che si realizza anche quando l’energia transita verso le sottostazioni dello Stato estero. Né l’art. 1, comma 107, legge n. 239/2004, né l’accordo di cooperazione economica del 31 marzo 2009, di contenuto meramente programmatico, derogano al sistema regolatorio generale. La gratuità del servizio esigerebbe una norma espressa di fonte primaria, idonea a giustificare l’aggravio dei costi sui clienti finali nazionali.
Il Fatto
L’Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici della Repubblica di San Marino gestisce il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica nel territorio sammarinese. In qualità di Stato intercluso, la Repubblica di San Marino beneficia di una riserva di capacità di trasporto sulle linee di interconnessione con l’estero, disposta con note del Ministero dello sviluppo economico. Attraverso tale riserva importa dalla Francia l’energia necessaria al proprio fabbisogno, che transita sulla rete di trasmissione nazionale gestita in concessione dalla società di trasmissione.
Con due ricorsi poi riuniti l’Azienda ha impugnato le deliberazioni con cui l’Autorità di regolazione ha incluso i punti di interconnessione con San Marino nel perimetro rilevante ai fini del corrispettivo CTR e ha definito la regolazione delle partite economiche relative agli Stati interclusi. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento dell’estraneità di tali punti al perimetro e la restituzione delle somme percepite, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari delle parti resistenti. La sopravvenuta deliberazione del 2021 non rende improcedibile il ricorso, avendo contenuto e periodo di riferimento diversi. Parimenti infondata è l’eccezione di giudicato: la deliberazione impugnata è stata adottata a seguito di una nuova istruttoria ed è suscettibile di autonoma impugnazione, essendo mutati oggetto e parti del giudizio.
Nel merito, il Tribunale ha escluso che il servizio di trasmissione sia dovuto a titolo gratuito. Il gestore della rete opera in regime di concessione e ha diritto al corrispettivo CTR a copertura dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture. Il presupposto applicativo è il prelievo di energia dalla rete di trasmissione nazionale: l’energia, dopo il trasporto, giunge nelle sottostazioni in territorio sammarinese, sicché la situazione si verifica.
La riserva di capacità non implica l’esenzione. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’attribuzione della riserva non comporta che il successivo transito dell’energia attraverso la rete nazionale debba avvenire gratuitamente. La gratuità richiederebbe una norma espressa introdotta in sede di accordo internazionale, con la conseguente socializzazione dei costi sui clienti finali italiani. Né l’art. 1, comma 107, legge n. 239/2004 — che assegna al potere ministeriale la definizione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di accesso e connessione, non dei profili tariffari — né l’accordo di cooperazione del 2009, di carattere programmatico, derogano al sistema regolatorio generale.
Irrilevante è il mutamento di proprietà delle cabine di interconnessione: esso comporta solo che i costi di trasporto, prima inglobati nei corrispettivi pagati tramite gli intermediari, siano ora direttamente imputati all’importatore che usufruisce del servizio. Quanto al contraddittorio, la deliberazione tariffaria costituisce atto di carattere generale, per il quale è esclusa la comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990; la delibera di avvio dell’istruttoria conoscitiva era comunque conoscibile.
Il Tribunale ha poi respinto le censure relative al secondo ricorso. La deliberazione non eccede il potere regolatorio dell’Autorità, che è intervenuta nella materia tariffaria di propria competenza senza disciplinare i rapporti tra gli Stati. Il criterio dell’autosufficienza si fonda su un dato oggettivo, gli Stati interclusi non essendo in grado di coprire autonomamente il proprio fabbisogno. Quanto al corrispettivo uplift, i dati confermano l’esiguità dell’onere rispetto a quello sostenuto dagli altri utenti del dispacciamento. I ricorsi, riuniti, sono stati respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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