Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1040 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla Carta docente è fondato quando l’Amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto. La sola attività provvedimentale relativa alle spese giudiziali non integra esecuzione del giudicato. La corresponsione non incontra ostacoli normativi una volta che il titolo esecutivo sia stato notificato all’organo competente alla liquidazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine e, in caso di inerzia, nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, il riconoscimento del diritto a percepire il beneficio economico della Carta elettronica del docente, per un importo di euro 500,00 annui, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti del divieto di cumulo ex legge n. 724/1994. Il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a mettere a disposizione la carta, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era eseguita dall’Amministrazione solo quanto alle spese. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica lo stato di esecuzione del giudicato. La questione non attiene al diritto riconosciuto, ormai definitivo, ma alla sua materiale attuazione da parte dell’Amministrazione.

Il ricorso è accolto perché non risulta dimostrata in giudizio la corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. L’attività provvedimentale necessaria per il pagamento delle spese giudiziali non esaurisce l’obbligo di conformarsi alla sentenza: ciò che resta inadempiuto è il riconoscimento del beneficio nella sua materialità.

Il Collegio esclude che la corresponsione trovi ostacoli normativi. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni. Non sussiste dunque alcuna condizione che legittimi l’inerzia dell’Amministrazione.

Poiché l’attività di esecuzione non è conclusa, il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità e gli accessori indicati in sentenza. Assegna il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

In caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, perché provveda nel successivo termine di 60 giorni, valendosi eventualmente del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *