Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del Commissario ad Acta (TAR Lombardia n. 2191 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile ove l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo di facere. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora il Commissario ad Acta per il caso di perdurante inerzia. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, deve essere decorso infruttuosamente perché il ricorso sia proponibile. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il loro diritto a fruire della carta docente per determinati anni scolastici, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione o a fornire un altro equipollente.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto per le amministrazioni dello Stato, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro, e che la notifica è avvenuta regolarmente.

Quanto al termine dilatorio, il Collegio ha accertato il decorso infruttuoso dei centoventi giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per il completamento delle procedure esecutive da parte delle amministrazioni statali. Tale condizione ha reso il ricorso proponibile.

Nel merito, la pretesa dei ricorrenti è risultata adeguatamente documentata. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento all’obbligo portato dal titolo. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione.

Il Collegio ha fissato il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza per l’adempimento. Ha poi nominato sin d’ora il Commissario ad Acta, individuato in un dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato, perché provveda entro i successivi sessanta giorni in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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