Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro: termine dilatorio prima del commissario ad acta (TAR Puglia n. 585 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, chiamato all’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta va riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato. La richiesta di danno da ritardo ex art. 114, comma 3, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta quando il ritardo nell’esecuzione non sia imputabile a colpa dell’Amministrazione, ma a mere carenze di organico.
Il Fatto
La ricorrente, già vittoriosa dinanzi al giudice del lavoro, ha chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato, lamentando il mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie scaturite dalla sentenza del Tribunale di Trani. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato e depositato il 5 maggio 2025; le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio. Alla camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione su istanza del difensore della ricorrente, che ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza del giudicato e l’attualità dell’inadempimento, rilevando che dagli atti di causa non risulta l’avvenuta integrale ottemperanza alle obbligazioni imposte dal titolo giudiziale. Su questa base, ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento. La scelta è motivata dal comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione. Tale circostanza ha altresì escluso l’accoglimento dell’istanza di condanna al pagamento del danno da ritardo ex art. 114, comma 3, lett. e), cod. proc. amm., difettando il necessario elemento soggettivo dell’inadempimento.
La pronuncia ha infine regolato le spese di lite, liquidate in favore della ricorrente e del suo difensore, dichiaratosi antistatario, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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