Ottemperanza alla Carta docente con interessi e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1038 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’incompletezza dell’esecuzione del giudicato e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, nominando il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. La richiesta di interessi e rivalutazione monetaria non compresi nel giudicato azionato è proponibile nel medesimo giudizio ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm. e va accolta nei limiti del divieto di cumulo previsto dall’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994, decorrendo dalla data di passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e fino all’effettivo pagamento. L’esecuzione non incontra ostacoli una volta decorso il termine di centoventi giorni dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, essendo maturata la piena esigibilità della pretesa.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 168/2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico della Carta Elettronica del Docente, per l’importo annuo di euro 500,00 e per gli anni scolastici indicati in sentenza, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. La pronuncia, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, risultava eseguita dall’amministrazione solo per le spese di giudizio.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, non previsti in sentenza, ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., nei limiti del divieto di cumulo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, al di là dell’attività provvedimentale necessaria per il pagamento delle spese giudiziali, non è stata dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Il Ministero, non costituito, non ha offerto prova alcuna dell’avvenuta esecuzione.
Secondo il Tribunale, la corresponsione delle somme non trova ostacolo normativo, essendo stato notificato il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e risultando ormai ampiamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003. Ne deriva l’esigibilità della pretesa e l’illegittimità dell’inerzia.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza. Al Ministero è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il Collegio ha poi aggiunto interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994, richiesti dalla parte ex art. 112, terzo comma, cod. proc. amm. e non previsti in sentenza, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e fino all’effettivo pagamento.
In caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, per gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni, potendo questi valersi anche del pagamento in conto sospeso ex art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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