Sei scatti stipendiali e buonuscita: termine non perentorio e legittimazione dell’INPS (TAR Toscana n. 976 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza finalizzata all’attribuzione dei sei scatti stipendiali, non ha natura decadenziale. La sua inosservanza non preclude il beneficio, poiché la norma non lo qualifica come perentorio e il successivo comma 3 ammette il collocamento a riposo a domanda anche in annualità successive. Il D.lgs. 165/1997 non incide sul regime di calcolo del trattamento di fine servizio, attenendo alla sola base pensionabile. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale competente, con estromissione dell’amministrazione di appartenenza per carenza di legittimazione passiva.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda il 31.01.2020, dopo aver maturato il requisito dei 55 anni di età e oltre 35 anni di contribuzione utile. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio del 13.07.2020, l’I.N.P.S. non ha applicato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987.
Il ricorrente ha quindi chiesto il ricalcolo all’I.N.P.S. e al Ministero dell’Interno, ottenendo due dinieghi: quello dell’Istituto, che ha eccepito la propria incompetenza a modificare i dati giuridico-economici del T.F.S., e quello ministeriale, che ha escluso il beneficio per il personale cessato a domanda. Ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al ricalcolo, con condanna delle amministrazioni.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno. Secondo l’orientamento consolidato, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale competente; la partecipazione del Ministero al procedimento, con l’invio dei dati sull’anzianità e sulla posizione economica, rileva solo nei rapporti interni tra i due enti e non fonda la legittimazione passiva.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. L’attribuzione dei sei aumenti periodici è stata estesa dall’art. 1, comma 15-bis, del D.L. 379/1987 ai sottufficiali delle Forze armate, ma la giurisprudenza ha chiarito che la successiva abrogazione dell’art. 11 della L. 231/1990 da parte del Codice dell’ordinamento militare ha travolto anche la norma richiamata: non opera la reviviscenza, istituto di carattere eccezionale e configurabile solo in presenza di una volontà certa del legislatore.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia contenuta nell’art. 6-bis è ampia e va letta alla luce dell’art. 16 della L. 121/1981, che comprende il personale della Polizia di Stato. L’art. 4 del D.lgs. 165/1997, invece, attiene alla sola base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio, come conferma l’art. 1911, comma 3, del D.lgs. 66/2010, che ribadisce la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare.
Il Collegio ha poi escluso la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno. Il termine non è espressamente qualificato come perentorio e il comma 3 dell’art. 6-bis ammette il collocamento a riposo anche negli anni successivi. La diversità di trattamento tra chi rispetta il termine e chi lo supera non trova giustificazione ragionevole, sicché solo una norma chiara in senso decadenziale potrebbe fondarla.
Conclusivamente, il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’I.N.P.S. al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis. Il Collegio ha precisato che interessi e rivalutazione monetaria non sono cumulabili, spettando la sola maggior somma. Le spese sono state compensate, in ragione della non univocità degli orientamenti al momento della proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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