Compenso copia privata: legittimo il sistema di esenzioni e rimborsi del D.M. n. 302/2024 (TAR Lazio n. 10701 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il decreto ministeriale che, in attuazione dell’art. 71-septies legge n. 633/1941, disciplina il sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per copia privata, predeterminando in via generale criteri oggettivi e trasparenti e la documentazione necessaria per fruirne. Il diritto all’esenzione o al rimborso non sussiste in via generalizzata per le cessioni a persone giuridiche, essendo necessario dimostrare che il dispositivo sia destinato a scopi manifestamente estranei alla copia privata; tale onere probatorio è soddisfatto mediante un’attestazione del soggetto obbligato. La cessione tramite distributore non è di per sé esclusa dall’esenzione, purché il produttore o importatore dimostri l’uso professionale del bene da parte dell’utente finale.
Il Fatto
Una società operante nella distribuzione di prodotti di elettronica ha impugnato il D.M. Ministero della cultura n. 302/2024, recante la disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata, lamentando la mancanza di criteri oggettivi e trasparenti, l’illegittimo ruolo attribuito alla SIAE, l’inapplicabilità del compenso alle persone giuridiche e l’impossibilità per i produttori di beneficiare delle esenzioni in caso di vendite indirette. Ha altresì censurato il termine di decadenza di 120 giorni per il rimborso e la disciplina transitoria, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente, ha ritenuto ammissibile il ricorso, essendo la società ricorrente soggetto obbligato ex lege al versamento del compenso, e ha dichiarato ammissibile l’intervento ad opponendum della Fondazione Copia Privata Italia, quale delegata della SIAE.
Nel merito, il Collegio ha escluso la violazione dei principi di cui alla direttiva 2001/29/CE, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria. Il D.M. impugnato, a differenza dei precedenti annullati, individua analiticamente i casi di esenzione e la documentazione probatoria, rimettendo alla SIAE un potere di mera verifica documentale, non discrezionale, in coerenza con i poteri di vigilanza attribuiti dall’art. 182-bis L.d.A.
Quanto all’esenzione per le persone giuridiche, il Tribunale ha richiamato la sentenza Bluechip, evidenziando che l’assoggettamento al prelievo delle cessioni a utenti professionali non è di per sé illegittimo, in quanto tali dispositivi potrebbero essere utilizzati da persone fisiche anche per uso privato; spetta quindi al soggetto obbligato dimostrare la destinazione a scopi manifestamente estranei alla copia privata.
Il Collegio ha infine aderito all’interpretazione della SIAE sull’inciso “a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita”, statuendo che il D.M. non esclude le cessioni indirette dal regime di esenzione o rimborso, ma richiede che il produttore dimostri, anche tramite accordi contrattuali con il distributore, la destinazione professionale del bene. Sulla base di tali premesse, ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, ritenendo la disciplina nazionale conforme al diritto dell’Unione, e ha rigettato il ricorso, compensando le spese.
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Nota della Redazione
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