Inottemperanza per mancato accredito della carta del docente: nomina del commissario ad acta e rigetto delle astreintes (TAR Lombardia n. 2438 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso il mancato accredito della carta del docente è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza del giudice ordinario. L’inottemperanza dell’Amministrazione è dichiarata quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. In caso di perdurante inerzia, è legittima la nomina del commissario ad acta individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, senza compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali. La condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, valutate le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, notificata al Ministero, l’Amministrazione era stata condannata a riconoscere la carta del docente per l’importo annuo di € 500,00 per le annualità 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00. Sul citato provvedimento si era formato il giudicato.
La parte ricorrente, rilevato l’inadempimento dell’Amministrazione, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dopo la notifica della sentenza.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. La pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi 60 giorni. L’attività demandata non comporta compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15, la disposizione esclude le astreintes in caso di manifesta iniquità. Nel caso di specie, l’iniquità è stata ritenuta sussistente considerando l’avvenuta nomina del commissario ad acta e le circostanze del ritardo, riconducibili principalmente all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta elettronica del docente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in € 800,00 oltre accessori, tenuto conto della natura seriale della controversia che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
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Nota della Redazione
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