Conversione permesso soggiorno stagionale, verifica ITL sui dati contabili (TAR Emilia-Romagna n. 618 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato del permesso per lavoro stagionale, la valutazione sulla capacità economica del datore di lavoro, demandata all’Ispettorato del lavoro, deve essere condotta sulla base dei dati contabili effettivamente risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi e dall’ultimo bilancio di esercizio. La mera allegazione di una perdita desunta dai quadri VE e VF della dichiarazione IVA, senza una verifica complessiva della situazione economico-finanziaria dell’impresa, non può giustificare il rigetto dell’istanza di conversione. Pertanto, il provvedimento di diniego che non si confronti con i dati patrimoniali e reddituali positivi emergenti dalla documentazione prodotta è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, riceveva un’offerta di lavoro subordinato da un’azienda agricola e presentava istanza di conversione. Il SUI di Modena comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990, sulla base del parere dell’ITL che riteneva la capacità economica dell’azienda non sufficiente a sostenere i costi del rapporto di lavoro. Nonostante le integrazioni documentali fornite dalla difesa del lavoratore e la relazione del commercialista, l’Amministrazione confermava il diniego, richiamando una perdita di circa 167.000 euro risultante dai quadri VE e VF della dichiarazione IVA per l’anno 2024. Il lavoratore impugnava il provvedimento innanzi al Tar Emilia-Romagna deducendo l’erroneità della motivazione e la mancata considerazione dei dati economici e patrimoniali positivi dell’azienda.
La Motivazione della Corte
Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo non corretta la valutazione operata dall’ITL perché non rispondente ai dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dal bilancio della società datrice di lavoro. In particolare, dalla documentazione emergeva un utile di circa 77.000 euro per l’anno 2024, dato che già di per sé avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a una revisione della propria valutazione.
I giudici hanno richiamato la disciplina di cui all’art. 5, comma 3-ter, d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999, che impongono allo Sportello unico di verificare la congruità delle richieste in relazione alla capacità economica del datore di lavoro e agli impegni retributivi e assicurativi.
La pronuncia ha valorizzato i parametri indicati dalla circolare INL n. 3 del 2022, richiamata dalla nota n. 2066 del 2023, secondo cui la capacità patrimoniale del datore di lavoro va verificata con riferimento a un reddito imponibile o a un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui per ciascun lavoratore, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. Tale verifica non può quindi limitarsi a un esame parziale e isolato dei quadri della dichiarazione IVA, ma deve considerare la situazione complessiva dell’impresa.
La motivazione del diniego è stata ritenuta carente anche sotto il profilo dell’iter logico-argomentativo, non avendo l’Amministrazione dato conto delle ragioni per cui le integrazioni documentali prodotte dal lavoratore non fossero idonee a superare le riserve formulate nel preavviso di rigetto. L’illegittimità del provvedimento ha comportato l’annullamento e l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi in conformità ai principi enunciati, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.