Astreinte negata per la crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 932 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, pur non essendo astrattamente preclusa la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti e graduare l’importo. La condizione di debitore pubblico, le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e la rilevanza di specifici interessi pubblici integrano le altre ragioni ostative che si aggiungono al limite della manifesta iniquità. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono essere valutati come fatti notori e giustificare la mancata condanna all’astreinte.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2022 al 2025.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma stabilita e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha verificato le condizioni dell’azione esecutiva, rilevando che la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione. Le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, risultano soddisfatte.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Non essendo contestato l’inadempimento, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione. Decorso inutilmente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale competente, con facoltà di subdelega. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Il passaggio centrale riguarda la richiesta di astreinte. Il Collegio ha ricordato che il Consiglio di Stato ha escluso preclusioni astratte di ammissibilità dell’istituto verso la P.A. inadempiente, ma ha chiarito, con l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, che le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive rilevano nella verifica concreta dei presupposti e nella graduazione dell’importo. Alla manifesta iniquità si aggiunge così il limite autonomo delle altre ragioni ostative, legate a vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza di interessi pubblici.
Su questa base il TAR ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna all’astreinte, richiamando il TAR Lazio e il TAR Campania. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori. La domanda di condanna alla penalità di mora è stata quindi respinta, con regolazione delle spese secondo soccombenza e distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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