Compartecipazione alle rette RSA: l’ISEE è l’unico parametro, illegittimi i correttivi comunali (TAR Veneto n. 833 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ISEE, ai sensi dell’art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013, costituisce livello essenziale delle prestazioni e indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva, rilevando tanto per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate quanto per la definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime. Non è consentito al Comune introdurre correttivi regolamentari che condizionino l’integrazione della retta di ricovero all’esaurimento del patrimonio mobiliare dell’assistito, computandolo al di fuori dell’ISEE. Il patrimonio mobiliare e la pensione di invalidità dell’assistito sono già valorizzati dall’ISEE secondo i criteri del d.P.C.M. n. 159/2013, senza che residui alcuna potestà derogatoria in capo agli enti locali. La compartecipazione posta a carico del disabile non può eccedere la capacità economica risultante dall’ISEE, né intaccare i sussidi esenti, incidendo sulla dignità della persona.

Il Fatto

Il ricorrente, persona con disabilità grave e non autosufficiente, è ricoverato presso una R.S.A. accreditata. Per le annualità 2024 e 2025 la retta giornaliera è stata fissata in € 59,00. L’attestazione ISEE del ricorrente ammonta a € 1.677,60 per il 2024 e a € 3.558,13 per il 2025.

Con note del 20 gennaio, 12 febbraio e 7 marzo 2025, il Comune ha determinato a carico del ricorrente quote di compartecipazione pari a € 14.938,91 per il 2024 e € 15.036,77 per il 2025, applicando la d.C.C. n. 25/2016. Questa prevede che, in presenza di patrimonio mobiliare con ISEE inferiore alla soglia di accesso, il Comune integri la retta solo ad esaurimento di dette risorse, e fissa la quota d’uso mensile in € 75,00. Il ricorrente impugna gli atti contestando la violazione della disciplina dell’ISEE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari di inammissibilità e acquiescenza. Le note del 2024 avevano contenuto meramente sospensivo, prive di carattere definitivo; l’atto conclusivo del procedimento è quello del gennaio 2025, tempestivamente impugnato. L’acquiescenza non è desumibile dal mero decorso del tempo. La nota del 31 agosto 2018 è stata ritualmente gravata insieme al provvedimento che ne ha attualizzato la lesione.

Nel merito il ricorso è fondato. Richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato n. 6926 del 2020 e la Sez. III n. 3072 del 2023, il Tribunale ribadisce che l’ISEE scandisce le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate. La legge regionale n. 1/2004 ha recepito tale parametro, senza lasciare alcuna potestà regolamentare in capo ai Comuni, che non possono derogare in peius alla normativa statale.

I correttivi della d.C.C. n. 25/2016 sono illegittimi. Essi addossano al ricorrente spese di cinque o sette volte superiori al valore del suo ISEE, in violazione dell’art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013. Il patrimonio mobiliare è già valorizzato dalle risultanze dell’ISEE e non può essere computato autonomamente dal Comune, come chiarito dalla Sez. III n. 3757 del 2023 e dalla Sez. III n. 778 del 2025.

La quota quantificata intacca inoltre i sussidi esenti — pensione di invalidità e indennità di accompagnamento — tutelati dall’art. 2-sexies del D.L. n. 42/2016, convertito dalla legge n. 89/2016. Il Collegio ritiene non rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma prospettata dal Comune, che non ha dimostrato l’effettivo impatto finanziario sul bilancio.

È fondato anche il motivo sulle spese personali: il residuo non basterebbe a farvi fronte, in contrasto con i principi di uguaglianza e solidarietà (artt. 2 e 3 Cost.), con l’art. 38 Cost. e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il quinto motivo resta assorbito. Gli atti impugnati e la delibera consiliare n. 25/2016 sono annullati; il Comune dovrà ricalcolare la compartecipazione secondo l’ISEE e rimborsare le spese indebitamente sostenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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