Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel rinnovo di titolo edilizio stagionale (TAR Puglia n. 378 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il diniego di rinnovo di un titolo edilizio stagionale quando la domanda cautelare, accolta, abbia già consentito all’istante lo svolgimento dell’attività per l’intera stagione di riferimento. La proposizione della domanda anche nelle forme dell’ottemperanza non incide su tale conclusione, poiché l’eventuale violazione del giudicato resta pur sempre circoscritta al limitato periodo temporale oggetto dei provvedimenti impugnati. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di una concessione demaniale marittima per lo svolgimento di attività di ristorazione sul litorale, avevano ottenuto una sentenza favorevole da questo TAR. Per la stagione balneare 2025, chiedevano il rinnovo del titolo edilizio stagionale e presentavano una SCIA commerciale. Il Comune denegava il rilascio del titolo e dichiarava l’inefficacia della SCIA.

Avverso tali atti, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 783/2024 e per l’annullamento dei provvedimenti, deducendone la nullità per violazione del giudicato e, in subordine, l’illegittimità. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 185/2025, consentendo la prosecuzione dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la tutela cautelare concessa aveva già consentito ai ricorrenti di svolgere l’attività di impresa per l’intera stagione balneare 2025. Tale circostanza integra la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, poiché l’interesse sostanziale azionato in giudizio risulta già satisfatto.

Quanto alla domanda di ottemperanza, il Tribunale ha osservato che la sua proposizione non modifica il quadro: anche volendo ipotizzare una violazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 783/2024, la stessa sarebbe comunque circoscritta alla stagione balneare 2025, essendo l’amministrazione intervenuta solo con riferimento ai titoli richiesti per quel limitato periodo. L’interesse strumentale alla declaratoria di nullità o all’annullamento degli atti impugnati risulta pertanto venuto meno.

Su tali basi, previo avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della natura formale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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