Esclusione dal concorso docenti per motivazione apparente sull’idoneità del titolo (TAR Veneto n. 828 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’esclusione dal concorso indetto ai sensi del D.M. n. 205 del 26.10.2023 deve essere disposta con provvedimento motivato, a norma dell’art. 4, comma 6, del bando. La motivazione che si limiti ad affermare l’inidoneità del titolo di studio posseduto, senza dar conto del percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con gli elementi documentali disponibili, integra motivazione apparente ed è illegittima. L’Amministrazione è tenuta, in sede di riedizione del potere, a comparare il percorso di studio seguito dal candidato con quello proprio della classe di concorso, per verificarne l’equipollenza. Il titolo di abilitazione la cui efficacia sia stata cautelarmente sospesa deve essere considerato esistente e opponibile all’Amministrazione fino alla definizione del relativo contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Veneto, classe di concorso B012 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche, dichiarando di possedere un Diploma Professionale in Produzioni Industriali e Artigianali, curvatura chimico-biologico, con qualifica di Tecnico di Laboratorio Chimico-Biologico, e la specializzazione per le attività di sostegno.
Superate le prove scritta, orale e pratica, l’USR Veneto la escludeva con provvedimento del 26 maggio 2025, ritenendola priva del titolo di studio idoneo ai sensi dell’art. 4, comma 6, del bando. La candidata impugnava l’esclusione e gli atti conseguenti davanti al TAR Veneto, deducendo difetto di motivazione, eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento. Nel corso del giudizio l’Università annullava in autotutela l’abilitazione per la classe B012, ma tale annullamento veniva sospeso dal TAR Lazio e la sospensione confermata dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 4, comma 6, del bando, che impone all’USR di disporre l’esclusione con provvedimento motivato in caso di carenza dei requisiti di ammissione. La norma della lex specialis presuppone che l’Amministrazione espliciti le ragioni per cui il titolo posseduto dal candidato non risulti idoneo ad attribuire la qualifica richiesta dalla classe di concorso.
Nel caso concreto il provvedimento di esclusione si limita ad affermare la non idoneità del titolo, senza dar conto del percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con gli elementi documentali disponibili: l’attribuzione della qualifica di Tecnico di laboratorio chimico-biologico e le pregresse valutazioni favorevoli rese da altre articolazioni della stessa Amministrazione, quali l’accesso ai percorsi abilitanti, l’inserimento nelle GPS e la stipula di contratti di supplenza. Ne deriva una motivazione apparente, che non soddisfa il dovere di esternazione delle ragioni dell’atto.
Il profilo è di per sé assorbente. Il Collegio esamina comunque i fatti sopravvenuti: l’annullamento in autotutela dell’abilitazione per la classe B012 è stato sospeso dal TAR Lazio e la sospensione confermata dal Consiglio di Stato. Poiché il titolo è sub iudice e l’annullamento risulta attualmente sospeso da entrambe le giurisdizioni amministrative adite, esso deve reputarsi, allo stato, ancora produttivo di effetti e opponibile all’Amministrazione. La ricorrente non può subire effetti pregiudizievoli derivanti da un provvedimento la cui efficacia è stata cautelarmente inibita.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento di esclusione annullato. Sotto il profilo conformativo, l’Amministrazione dovrà comparare il percorso di studio seguito dalla ricorrente con quello proprio del Diploma Tecnico Chimico e Biologico, tenendo conto delle discipline che ne hanno costituito oggetto — Scienze integrate, biologia, chimica e fisica, Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, Tecniche di gestione, conduzione macchine e impianti — e verificando se i titoli in esame siano effettivamente equipollenti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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