Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Veneto n. 778 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli ottemperabili davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e non essendo stata fornita alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è fondato e va ordinata l’esecuzione del giudicato. La nomina del commissario ad acta, disposta sin da ora per l’ipotesi di perdurante inadempimento, esclude allo stato la sussistenza dei presupposti per la condanna accessoria ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., fatta salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione. La pronuncia non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dall’ufficio competente. La sentenza è stata notificata al Ministero in copia informatica asseverata.
Decorso il termine di centoventi giorni previsto dalla disciplina in materia, il docente ha promosso davanti al TAR il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, l’accredito dell’importo, la condanna accessoria ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. Verifica il passaggio in giudicato della pronuncia da ottemperare, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e l’avvenuta notifica della sentenza all’amministrazione, seguita dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nessun dubbio viene ravvisato sull’appartenenza del titolo al novero di quelli ottemperabili. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti la cui attuazione può essere conseguita con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che appunto consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è fondato: l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 1.000,00, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Il Collegio nomina inoltre sin da ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato in un dirigente ministeriale con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine. Proprio in ragione di tale nomina il Tribunale non ravvisa, allo stato, i presupposti per riconoscere l’ulteriore somma richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva una diversa valutazione su nuova e apposita istanza nel caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice all’attività del commissario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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