Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il personale militare in quiescenza a domanda (TAR Abruzzo n. 310 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I benefici economici previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 472/1987, spettano anche al personale militare dell’Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza a domanda, in forza del richiamo operato dall’art. 1911 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare). Il diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio sussiste in favore di tutti gli ex appartenenti a forze di polizia che, al momento della cessazione, abbiano maturato almeno 35 anni di servizio e raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età, anche in caso di collocamento a riposo a domanda. L’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta alcuna conseguenza decadenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, era stato collocato in quiescenza a domanda in data 31.01.2020, con il grado di Generale di Brigata, all’età di 58 anni e dopo aver maturato un’anzianità effettiva di servizio pari a complessivi anni 41, mesi 4 e giorni 17. Al momento della cessazione, l’INPS e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avevano determinato l’ammontare del trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Rimasta senza esito l’istanza di riliquidazione presentata in data 21.10.2020, il militare aveva impugnato i provvedimenti di diniego adottati dalla Direzione Provinciale INPS di Chieti – Polo Nazionale Arma Carabinieri e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, deducendo la violazione della normativa che riconosce il beneficio anche al personale delle Forze Armate, in forza del richiamo di cui all’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i benefici economici previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 spettano a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda che abbiano maturato almeno 35 anni di servizio e raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età.
La Corte ha evidenziato che la norma, sebbene originariamente rivolta al personale della Polizia di Stato e degli altri Corpi di polizia, risulta applicabile anche al personale militare dell’Arma dei Carabinieri in forza del disposto dell’art. 1911 del D. Lgs. n. 66/2010, che espressamente richiama il predetto art. 6-bis, nonché dell’art. 1863 del medesimo Codice, il quale rinvia all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 e, da ultimo, all’art. 21, primo comma, della Legge n. 232/1990.
Il Collegio ha inoltre superato l’eccezione sollevata dall’INPS, che escludeva l’applicabilità del beneficio al personale dell’Arma dei Carabinieri, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, sez. II, sentenze n. 2982 e n. 3041 del 23 marzo 2023, nonché le successive pronunce conformi.
Quanto agli effetti dell’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, il Tribunale ha aderito all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 2982 del 2023, secondo cui tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto al beneficio e condanna dell’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi legali. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del mutamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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