Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 776 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione all’accredito delle somme destinate alla carta docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il titolo esecutivo si forma con il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice del lavoro, la notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inerzia serbata dal Ministero, che non ha fornito alcun elemento sull’avvenuto adempimento, giustifica l’ordine di ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta. Sulle somme riconosciute non sono dovuti interessi, poiché il d.P.C.M. 28 novembre 2016 ne fissa il valore nominale senza maggiorazioni.

Il Fatto

Alcune docenti hanno adito il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 69 dell’11 febbraio 2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in loro favore la carta e ad accreditare somme pari, rispettivamente, a euro 2.500,00 e a euro 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dall’ufficio competente. Notificata al Ministero il 25 marzo 2025, non ha ricevuto esecuzione. Due delle docenti hanno allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo che fosse ordinato l’accredito delle somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 24 marzo 2025. La sentenza è stata ritualmente notificata all’Amministrazione, e dal 25 marzo 2025 è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Quanto all’individuazione del titolo, il Collegio osserva che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso, precisa il Tribunale, è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, la fondatezza del ricorso deriva dall’assenza di qualsiasi prova dell’adempimento. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito elementi volti a dimostrare di avere dato esecuzione a quanto impostogli. Il Tribunale ha quindi ordinato l’accredito sul portafoglio carta docente delle somme stabilite dal giudicato, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Un passaggio rilevante riguarda gli accessori. In conformità al d.P.C.M. 28 novembre 2016, il Collegio esclude la corresponsione di interessi sulle somme riconosciute, richiamando il precedente del T.A.R. Milano, Sez. III, n. 1768 del 2025, secondo cui l’importo è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno se utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione.

Il Tribunale ha assegnato all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante ha nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza di parte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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