Cessazione materia del contendere per autotutela satisfattiva su TFS e benefici ex art. 6-bis d.l. 387/1987 (TAR Marche n. 1028 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento in autotutela che soddisfi integralmente la pretesa del ricorrente, riconoscendo il diritto al trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei benefici di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, determina il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio e legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma quinto, c.p.a. In tal caso, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della celerità dell’azione amministrativa e del consolidamento solo recente dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente pubblico, aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche chiedendo l’accertamento del proprio diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e, conseguentemente, la condanna dell’amministrazione a liquidare il trattamento di fine servizio (cd. indennità di buonuscita) includendo nel relativo calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione. L’INPS, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, l’INPS depositava una nota con la quale rappresentava di aver adottato, in data 17.7.2026, un provvedimento in autotutela, allegato alla stessa nota, con cui le domande della ricorrente venivano accolte mediante il ricalcolo del TFS e l’inclusione dei sei scatti stipendiali. L’Istituto chiedeva pertanto la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
Il Collegio rilevava che nessuna contestazione era stata svolta dalla ricorrente in ordine alla sopravvenienza, con la conseguenza che la posizione di contrasto tra le parti doveva ritenersi venuta meno. La soddisfazione integrale della pretesa azionata faceva infatti venir meno sia l’interesse a proseguire il giudizio, sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma quinto, c.p.a., disponendo la compensazione delle spese di lite. Tale statuizione è stata motivata con la celerità con cui la pubblica amministrazione si è determinata in via di autotutela, la stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia e il consolidamento solo recente dell’orientamento giurisprudenziale, ferma restando la ripetizione del contributo unificato in favore della ricorrente, ove versato.
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Nota della Redazione
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