Legittimazione passiva ASL e sconto tariffario limitato al triennio 2007-2009 (Cass. civ. Sez. I n. 25058 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, la legittimazione passiva spetta alle aziende sanitarie locali. Deroga a tale regola soltanto una disposizione di legge regionale o un provvedimento dell’autorità regionale, purché richiamato in ambito contrattuale, che indichino un diverso ente incaricato del pagamento per le annualità in questione, secondo quanto disposto dall’art. 1, 10° co., del d.l. n. 324/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423 del 1993. Lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 deve intendersi limitato al triennio 2007-2009. Il ricorso per cassazione che denunci la violazione di un intero corpo di norme, senza individuare la norma assunta violata, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l’azienda sanitaria locale competente, chiedendo il pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale eseguite tra il 2010 e il 2013 in favore di assistiti del servizio sanitario regionale. La società assumeva che lo sconto tariffario fosse stato applicato indebitamente, essendo circoscritto al triennio 2007-2009.
Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4555/2024, accoglieva in parte il gravame principale e in parte quello incidentale, riducendo gli importi liquidati per ciascuna annualità e confermando la legittimazione passiva dell’azienda sanitaria. Avverso tale pronuncia la struttura ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava il riconoscimento della legittimazione passiva in capo all’azienda sanitaria, sostenendo che l’unico ente incaricato del pagamento sarebbe la Regione. La Corte ha dichiarato il mezzo inammissibile, poiché la decisione impugnata risulta conforme all’elaborazione delle Sezioni Unite n. 34301 del 2025, secondo cui la legittimazione spetta alle aziende sanitarie locali, salvo che una legge regionale o un provvedimento regionale, richiamato in contratto, individui un diverso ente per le annualità considerate. Il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione di una siffatta disposizione o di un provvedimento dotato dei requisiti richiesti.
La Corte ha aggiunto che la denuncia di violazione dell’intero corpo normativo della legge Regione Lazio n. 18/1994, priva di individuazione della norma assunta violata, è inammissibile per difetto di specificità, richiamando le Sezioni Unite n. 17555 del 2013 e le Sezioni Unite n. 23745 del 2020. L’onere di cui all’art. 366, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. impone al ricorrente di indicare le norme di cui lamenta la violazione e di raffrontarne il precetto con la motivazione impugnata.
Anche il secondo motivo, che prospettava una nullità per difetto di integrità del contraddittorio e un’ipotesi di litisconsorzio necessario con la Regione, è stato dichiarato inammissibile: accertata la legittimazione esclusiva dell’azienda sanitaria, la prefigurazione di un litisconsorte necessario risulta ingiustificata.
Il terzo motivo contestava la lettura restrittiva dello sconto tariffario. La Corte ha confermato che il beneficio è limitato al triennio 2007-2009, come si desume dall’incipit della norma e dalle pronunce della Corte costituzionale n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, che ne hanno sottolineato il carattere transitorio, richiamando le ordinanze n. 27007 del 2021 e n. 14778 del 2020.
Il quarto motivo, infine, censurava la condanna alle spese del grado d’appello. La Corte ha ribadito che il giudice d’appello deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, valutando la soccombenza in base a un criterio unitario e globale. Nel caso di specie l’azienda sanitaria è rimasta soccombente e il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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