Inammissibile il ricorso contro le motivazioni ad abundantiam (Cass. civ. Sez. 3 n. 6466 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice del merito, dopo una statuizione di inammissibilità dell’appello con la quale si è spogliato della potestas iudicandi sul merito, abbia impropriamente inserito argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tali argomentazioni. È pertanto ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione che pretenda un sindacato anche sulla motivazione sul merito svolta ad abundantiam nella sentenza gravata. L’Ente Parco nazionale, al di là degli obblighi indennitari previsti dall’art. 15 della legge n. 394/1991, può rispondere ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. dei danni ingiusti causati a terzi da animali selvatici quando non abbia adeguatamente svolto l’attività di tutela e gestione del patrimonio faunistico e dell’ecosistema, essendo tale accertamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa agricola convenne in giudizio l’Ente Parco Nazionale per ottenere il risarcimento dei danni alle colture cagionati da alcuni orsi. Il tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando l’ente al pagamento di una somma, e la corte d’appello confermò la decisione. L’Ente Parco ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato l’unico motivo di ricorso, con il quale l’ente denunciava la violazione dell’art. 15 della legge n. 394/1991 e dell’art. 2043 cod. civ., ritenendolo inammissibile per due distinti e autonomi ordini di ragioni.
Con il primo profilo, la Corte ha rilevato che la critica effettiva era rivolta esclusivamente alla statuizione sulla sussistenza, in concreto, della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., con riguardo alla condotta colposa, al nesso di causa e all’ingiustizia del danno. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l’appello dell’ente su quel punto per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., e le successive considerazioni sul merito erano state svolte solo ad abundantiam. Il ricorrente non aveva censurato la statuizione pregiudiziale di inammissibilità, né aveva precisato perché l’appello avrebbe dovuto ritenersi specifico. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 3840 del 2007, la Corte ha affermato che l’impugnazione che si rivolge alla sola motivazione sul merito svolta ad abundantiam è inammissibile per difetto di interesse.
In via di completezza, la Corte ha aggiunto che le censure erano inammissibili anche perché riguardavano un accertamento di fatto. Ha chiarito che l’ente, in linea di principio, può rispondere dei danni causati dagli animali selvatici quando non abbia svolto adeguatamente l’attività di tutela e gestione, ma che la verifica dell’adeguatezza di tale attività è un accertamento riservato al giudice di merito. Nel caso di specie, i giudici avevano accertato l’omessa adozione di misure, anche semplici e non pregiudizievoli per gli animali, per evitare che gli orsi si spostassero in cerca di cibo, accertando altresì il nesso causale con il danno. La Corte ha ritenuto tale motivazione adeguata e non censurabile in sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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