Riqualificazione della domanda e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 13830 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato quando riqualifica, con motivazione compiuta e logica, la domanda attorea come azione di accertamento della responsabilità extracontrattuale, allorché la citazione, nelle sue conclusioni, non contenga alcuna richiesta di devoluzione dell’indennizzo assicurativo percepito dal convenuto, ma solo una generica domanda risarcitoria. La questione dell’intensità del sindacato del giudice di legittimità sull’interpretazione della domanda adottata dal giudice del merito — se diretto o solo sotto il profilo del vizio di motivazione — è superata quando la riqualificazione sia corretta nel merito e le conclusioni siano identiche a quelle proposte nei confronti di altro convenuto, la cui natura risarcitoria è innegabile. È inammissibile il motivo di ricorso che solleciti una revisione dell’accertamento in fatto del nesso di causalità, tanto più in caso di doppia pronuncia conforme di merito.
Il Fatto
L’usufruttuaria e la proprietaria di un appartamento sito in un fabbricato condominiale convenivano in giudizio il Condominio, esponendo che si erano verificate infiltrazioni di acqua che avevano provocato danni, e chiedendone il risarcimento. Le attrici riferivano che il Condominio aveva incassato un indennizzo dalla propria assicurazione per i danni subiti anche dai singoli condomini, senza versare loro nulla. In un separato giudizio, poi riunito, veniva convenuto il proprietario dell’appartamento sovrastante.
Il Giudice di pace rigettava le domande per impossibilità di stabilire un nesso causale tra il danno e lo stato di fatto delle proprietà. Il Tribunale di Napoli respingeva l’appello. Avverso tale sentenza, le attrici proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resisteva il solo Condominio con controricorso depositato tardivamente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita alterazione degli elementi identificativi dell’azione da parte del Tribunale, che avrebbe qualificato la domanda in termini di responsabilità extracontrattuale anziché come domanda relativa al comportamento dell’amministratore nella gestione del rapporto assicurativo.
La Corte ha osservato che, pur registrandosi oscillazioni giurisprudenziali circa la possibilità per il giudice di legittimità di sindacare direttamente l’interpretazione della domanda o solo sotto il profilo del vizio di motivazione, il motivo era infondato sotto entrambi i profili. Il Tribunale, infatti, aveva proceduto a una riqualificazione motivata, rilevando che la citazione conteneva una domanda di risarcimento danni senza alcun cenno, nelle conclusioni, all’indennizzo assicurativo di cui il Condominio si sarebbe appropriato; il riferimento al rapporto con l’assicurazione era meramente espositivo. Inoltre, le conclusioni erano identiche a quelle formulate nei confronti del proprietario sovrastante, la cui natura risarcitoria era indiscutibile.
La Corte ha ritenuto la decisione impugnata corretta anche nel merito: le attrici non avevano mai chiesto la devoluzione dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, ossia una domanda di rivalsa ex art. 1189, secondo comma, cod. civ. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo.
Il terzo motivo, riguardante la violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è stato giudicato inammissibile: con esso si tentava di sottoporre al giudice di legittimità una revisione dell’accertamento in fatto in ordine al nesso di causalità, peraltro estendendo l’indagine anche alla domanda contro il Condominio, esclusa nell’incipit del motivo. La Corte ha precisato che ogni censura di omesso esame di un fatto decisivo è comunque preclusa, versandosi in ipotesi di doppia pronuncia conforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ.
Il quarto motivo, relativo alla statuizione sulle spese, è stato infine respinto: sussisteva la soccombenza delle ricorrenti sia nei confronti del Condominio sia del terzo chiamato, atteso che l’appello concludeva per la condanna al risarcimento, in via solidale o alternativa, di tutti i convenuti. Il ricorso è stato respinto, ma nulla è stato disposto per le spese, essendo il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, come stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1189 c.c. – Pagamento al creditore apparente
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197